LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.334/C del 27/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE MARCO PENNACCHIETTI ED AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.325/C DEL 21/4/2005 GARA JUVE STABIA-NOCERINA DEL 20 APRILE 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.334/C del 27/4/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE MARCO
PENNACCHIETTI ED AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.325/C DEL
21/4/2005 GARA JUVE STABIA-NOCERINA DEL 20 APRILE 2005) CON
PROCEDURA D’URGENZA.
Il legale rappresentante dell’A.G. Nocerina 1910 S.r.l., avvocato
Francesco D’Angelo, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso
la squalifica per una gara effettiva comminata dal Giudice Sportivo al
calciatore Marco Pennacchietti, per recidiva in ammonizione, e avverso
l’ammenda di 3.100,00 euro delibera
ta a carico della società.
Per quanto attiene la squalifica, il ricorso è ammissibile, perché la
società sostiene che nel corso della gara Juve Stabia-Nocerina del 20 Aprile
2005 l’arbitro ha ammonito “il calciatore n.7 della Nocerina, Giovanni
Rosamilia, però nel proprio referto ha indicato il n.6 Mauro Di Lello”,
compiendo così doppio errore, perché il calciatore nocerino schierato in
campo con il n.6 era il Pennacchietti, al quale è stata ascritta l’ammonizione
dal Giudice Sportivo.
Il motivo del ricorso consente di utilizzare, quale mezzo di prova, la
ripresa televisiva messa a disposizione dalla società interessata e visionata
più volte, anche alla presenza del difensore, che ha concluso, sul punto, per
l’accoglimento del reclamo.
Premesso che nel suo referto l’arbitro ha corretto il riferimento al Di
Lello fatto nell’allegato consegnato in copia alle due società, e che nel
supplemento l’ufficiale di gara ha confermato di aver ammonito il n.6 della
Nocerina, Pennacchietti, ritiene la Commissione che il filmato, attentamente e
ripetutamente visionato, non dimostri con la necessaria certezza l’errore
arbitrale, perché nei fotogrammi che più direttamente riguardano
l’ammonizione impartita al 48° del secondo tempo ad un calciatore della
Nocerina non è dato vedere il numero della maglia dell’interessato. Né Può
privilegiarsi, rispetto all’indicazione riportata nell’atto ufficiale, quella fatta dal
telecronista, che come calciatore ammonito (per la seconda volta) cita il
Rosamilia.
Non sussistendo ragioni d’urgenza per l’ammenda, si rinvia la
trattazione del reclamo ad una prossima riunione.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo avverso la squalifica per una gara inflitta al calciatore
Marco Pennachietti (A.G. Nocerina 1910 S.r.l.). Rinvia ad altra riunione per
quanto attiene all’ammenda inflitta all’A.G. Nocerina 1910 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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