LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.334/C del 27/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE MARCO PENNACCHIETTI ED AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.325/C DEL 21/4/2005 GARA JUVE STABIA-NOCERINA DEL 20 APRILE 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.334/C del 27/4/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE MARCO PENNACCHIETTI ED AMMENDA 3.100,00 EURO (C.U. N.325/C DEL 21/4/2005 GARA JUVE STABIA-NOCERINA DEL 20 APRILE 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA. Il legale rappresentante dell’A.G. Nocerina 1910 S.r.l., avvocato Francesco D’Angelo, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso la squalifica per una gara effettiva comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Marco Pennacchietti, per recidiva in ammonizione, e avverso l’ammenda di 3.100,00 euro delibera ta a carico della società. Per quanto attiene la squalifica, il ricorso è ammissibile, perché la società sostiene che nel corso della gara Juve Stabia-Nocerina del 20 Aprile 2005 l’arbitro ha ammonito “il calciatore n.7 della Nocerina, Giovanni Rosamilia, però nel proprio referto ha indicato il n.6 Mauro Di Lello”, compiendo così doppio errore, perché il calciatore nocerino schierato in campo con il n.6 era il Pennacchietti, al quale è stata ascritta l’ammonizione dal Giudice Sportivo. Il motivo del ricorso consente di utilizzare, quale mezzo di prova, la ripresa televisiva messa a disposizione dalla società interessata e visionata più volte, anche alla presenza del difensore, che ha concluso, sul punto, per l’accoglimento del reclamo. Premesso che nel suo referto l’arbitro ha corretto il riferimento al Di Lello fatto nell’allegato consegnato in copia alle due società, e che nel supplemento l’ufficiale di gara ha confermato di aver ammonito il n.6 della Nocerina, Pennacchietti, ritiene la Commissione che il filmato, attentamente e ripetutamente visionato, non dimostri con la necessaria certezza l’errore arbitrale, perché nei fotogrammi che più direttamente riguardano l’ammonizione impartita al 48° del secondo tempo ad un calciatore della Nocerina non è dato vedere il numero della maglia dell’interessato. Né Può privilegiarsi, rispetto all’indicazione riportata nell’atto ufficiale, quella fatta dal telecronista, che come calciatore ammonito (per la seconda volta) cita il Rosamilia. Non sussistendo ragioni d’urgenza per l’ammenda, si rinvia la trattazione del reclamo ad una prossima riunione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo avverso la squalifica per una gara inflitta al calciatore Marco Pennachietti (A.G. Nocerina 1910 S.r.l.). Rinvia ad altra riunione per quanto attiene all’ammenda inflitta all’A.G. Nocerina 1910 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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