LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.343/C del 4/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE DELLA SOCIETA’ SORA E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO SORA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.343/C del 4/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ROBERTO VIRGILIO CIRELLI, RESPONSABILE SETTORE GIOVANILE
DELLA SOCIETA’ SORA E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO SORA S.R.L.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. viene contestato:
a Roberto Virgilio Cirelli, quale responsabile del settore giovanile della società
A.S. Sora S.r.l., la violazione di cui all’art. 1 comma 1° del Codice di Giustizia
Sportiva per aver pubblicato sul periodico locale “Il mio Sora – La voce del
tifoso bianconero”, di proprietà dello stesso, un articolo, anonimo, in cui
sarebbero stati lesi la reputazione ed il decoro di Eliodoro Di Domenico,
presidente pro-tempore della società A.S. Pro Calcio Sora, ivi accusato di non
aver fatto giocare il giovane calciatore Donato Rampano, passato dalla
propria società alla società Sora Calcio, per la richiesta di un precedente
premio preparazione in favore del Pro Calcio Sora;
- alla società A.S. Calcio Sora S.r.l. la violazione di cui all’art. 2 comma 3° del
C.G.S., per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio
dirigente.
Alla riunione del 22 aprile 2005 il difensore, oltre a proporre varie
eccezioni che non saranno prese in considerazione in questa sede perché
assorbite dal dispositivo decisorio, in via principale chiedeva il proscioglimento
del deferito e della società perché il testo dell’articolo di cui al capo di
incolpazione era da ritenersi nei limiti dell’esercizio legittimo del diritto di
critica; il rappresentante della Procura Federale, avv. Lombardi, concludeva
invece come da verbale.
Osserva la Commissione che l’articolo giornalistico di cui al capo di
incolpazione, per quanto concerne le competenze degli organi di giustizia
sportiva, non si ritiene possa integrare la violazione dell’art. 1 del Codice di
Giustizia Sportiva.
Le espressioni usate nell’articolo, infatti, pur se in alcune frasi di
contenuto piuttosto forte, rimangono peraltro nei limiti dell’esercizio del diritto
di critica e della legittima manifestazione di opinioni personali consentite nei
rapporti reciproci tra tesserati, non determinando violazioni disciplinari
apprezzabili sotto il profilo della violazione dei doveri di lealtà e correttezza
sportiva, non potendosi ritenere infatti che le espressioni usate, per il
significato proprio delle parole ed il tenere complessivo del periodo, possano
assurgere a manifestazione di slealtà e di scorrettezza apprezzabili
nell’ordinamento disciplinare sportivo.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Roberto Virgilio Cirelli, responsabile del settore giovanile della
società Sora, e la società A.S. Calcio Sora S.r.l. dagli addebiti loro contestati.
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