LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.346/C del 6/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 PER ENTRAMBE LE SQUADRE (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA MELFIPOTENZA DEL 1° MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.346/C del 6/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/2”
RECLAMO SOCIETA’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE
SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3
PER ENTRAMBE LE SQUADRE (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA MELFIPOTENZA
DEL 1° MAGGIO 2005).
Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società
Melfi lamentando l’eccessiva severità della sanzione inflitta alla stessa in
relazione al reale svolgimento dei fatti.
La richiesta viene motivata con l’opportunità di procedere ad una più
attenta valutazione dei fatti accaduti in occasione dell’incontro Melfi-Potenza,
laddove il comportamento e le responsabilità dei tifosi del Potenza devono
ritenersi unica causa della decisione, assunta dal responsabile dell’ordine
pubblico, di richiedere al direttore di gara la sospensione della partita.
Infatti nelle motivazioni addotte dal Giudice Sportivo a sostegno della
sua decisione, lo stesso indica come “simmetrico e contestuale” il
comportamento dei sostenitori delle due società, mentre da un più attento
esame degli atti ufficiali emerge chiaramente che la causa principale della
sospensione della gara va individuata nello sfondamento del cancello della
recinzione da parte dei sostenitori del Potenza. Gli unici episodi che
manifestano una speculare responsabilità delle sue tifoserie sono quelli
relativi al reciproco lancio di oggetti contundenti, che non può che definirsi
sporadico e non direttamente collegato allo sfondamento del cancello.
Pertanto la reclamante chiede la sostanziale modifica del
provvedimento del Giudice Sportivo, nella parte in cui infligge alla società
Melfi la perdita della gara.
All’odierna riunione sono presenti per la società ricorrente il direttore
generale Castaldi assistito dall’avvocato Di Ciommo.
Quest’ultimo, confermando i motivi del ricorso, sottolinea come il
comunicato stampa emesso dalla Prefettura di Potenza in data 3/5/2005, già
agli atti della Commissione, confermi la necessità di una diversa valutazione
delle responsabilità, nel senso di una notevole attenuazione di quella
ascrivibile alla società Melfi.
La Commissione, dopo avere attentamente esaminato tutti gli atti
ufficiali, ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie in esame, anche per l’applicazione delle nuove norme
in materia di tutela dell’ordine pubblico in occasione delle gare, assume
particolare valenza ai fini della valutazione dei fatti e della conseguente
individuazione della responsabilità, la relazione del responsabile del servizio
preposto all’ordine pubblico, titolare del potere di richiedere al direttore di gara
la sospensione della partita.
In tale sede il Questore Aggiunto Di Munno motiva la sua decisione con
la constatata impossibilità di ripristinare l’ordine pubblico “continuando i
tumulti negli spalti ed i lanci di oggetti contundenti nonché per il tentativo di
invasione di campo attraverso il cancello abbattuto”. Appare chiaro da tali
motivazioni che lo sfondamento del cancello da parte dei tifosi del Potenza,
contrariamente a quanto asserito nel ricorso in esame, non sia unico motivo
all’origine della richiesta di sospensione, bensì una delle concause ovvero la
circostanza aggravante di una situazione di ordine pubblico già compromesso
dagli scontri fra tifosi sugli spalti, caratterizzati dal reciproco lancio di oggetti
contundenti.
Resta pertanto accertata una concorrente responsabilità dei sostenitori
della società Melfi negli eventi che hanno portato alla sospensione della
partita, ed in tale ottica la sanzione della perdita della gara appare equa e
proporzionata alla medesima sanzione inflitta alla società Potenza.
E’ del resto altrettanto evidente che la maggiore responsabilità dei
sostenitori del Potenza negli eventi in esame, è stata correttamente valutata e
conseguentemente sanzionata con maggiore severità dal Giudice Sportivo, il
che rende non apprezzabili i motivi di doglianza della ricorrente.
Per questi motivi. La Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Melfi S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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