LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/Cit del 6/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C O P P A I T A L I A S E R I E “C” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. GARA BELLARIA IGEA M.-SAN MARINO COPPA ITALIA SERIE C.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.34/Cit del 6/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE C O P P A I T A L I A S E R I E “C” DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DELLA SOCIETA’ A.C. BELLARIA IGEA MARINA S.R.L. GARA BELLARIA IGEA M.-SAN MARINO COPPA ITALIA SERIE C. Su deferimento della Lega Professionisti Serie C è stato contestato alla società Bellaria Igea M. la violazione di cui all’art.12 comma 5 C.G.S. in relazione ai punti 11 e 14 del Com. Uff.n. n.180 del 3/5/2004 per aver utilizzato, nella gara Bellaria Igea Marina-San Marino del 1/9/2004, il calciatore Marco Amaranti non avente titolo a parteciparvi non avendo la Lega Professionisti Serie C concesso il visto di esecutività alla relativa pratica di tesseramento presentata dalla società. La società non è presente all’odierna riunione e non ha fatto pervenire memoria alcuna. Dagli atti della gara Bellaria Igea M.-San Marino dell’1/9/2004 risulta che il calciatore Marco Amaranti è sceso in campo pur non avendo il titolo per parteciparvi. Ciò considerato alla società Bellaria Igea M. va applicata la sanzione prevista dall’art.12 comma 5 del C.G.S.-. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere alla società A.C. Bellaria Igea M. la punizione sportiva della perdita della gara Bellaria Igea M.-San Marino con il punteggio di 0-3 a favore della società San Marino.
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