LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.354/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 10 MAGGIO 2005 DIRIGENTE GIUSEPPE SPATOLA ED AMMENDA 500,00 EURO (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA RIMINI-BENEVENTO DEL 1° MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.354/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. AVVERSO INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 10 MAGGIO 2005 DIRIGENTE GIUSEPPE SPATOLA ED AMMENDA 500,00 EURO (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA RIMINI-BENEVENTO DEL 1° MAGGIO 2005). All’esito dell’esame degli atti ufficiali riguardanti la gara Rimini- Benevento del 1° maggio 2005, il Giudice Sportivo deliberava le seguenti sanzioni: - inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. fino a tutto il 10 maggio 2005 al signor Giuseppe Spatola, presidente dello Sporting Benevento, per comportamento irriguardoso verso l’arbitro al termine della gara; - ammenda di 500,00 euro alla società F.C. Sporting Benevento S.r.l., perché un addetto della società non identificato rivolgeva all’arbitro ripetute espressioni offensive al termine della gara. Le due delibere sono state impugnate dal consigliere delegato della società signora Serena Spatola, per ottenere la revoca dell’inibizione e la riduzione della sanzione pecuniaria. Come illustrato anche nel corso della riunione dal dott. Giuseppe Balzano, nelle espressioni rivolte all’arbitro dal presidente “non sono riscontabili assolutamente valutazioni irriguardose ed il tono ironico percepito dall’arbitro è da considerare apprezzamento personale non riscontrabile nei contenuti oggettivi”. Ritiene la Commissione che ineccepibile sia la valutazione della condotta fatta dal primo giudice, posto che l’espressione “complimenti, complimenti, sei come Pantana” non è certo frase neutra, ma esprime una critica irriguardosa all’operato del direttore di gara. A nulla rileva poi, che l’arbitro Pantana, evocato dal presidente, sia stato promosso a dirigere partita della massima serie, posto che nel rapporto si puntualizza il tono con il quale l’accostamento, di per sé illogico, è stato fatto. Quanto alla sanzione pecuniaria, ad avviso della Commissione – che rinvia al rapporto per il repertorio sciorinato dal collaboratore non identificato – la medesima apprezza nella misura più adeguata il disvlaore della condotta. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della F.C. Sporting Benevento S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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