LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.354/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO ALLENATORE SALVATORE CAMPILONGO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.) AVVERSO SQUAILIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.333/C DEL 26/5/2005 GARA MANFREDONIA-CAVESE DEL 24 APRILE 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.354/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO ALLENATORE SALVATORE CAMPILONGO (S.S. CAVESE 1919 S.R.L.) AVVERSO SQUAILIFICA TRE GARE EFFETTIVE (C.U. N.333/C DEL 26/5/2005 GARA MANFREDONIA-CAVESE DEL 24 APRILE 2005). Con fax datato 26.4.2005 l’allenatore Salvatore Campilongo (S.S. Cavese 1919 S.r.l.) ha preannunciato reclamo contro la delibera indicata in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare effettive “per comportamento offensivo verso l’arbitro ed un assistente, espulso, nel passare in prossimità di questi reiterava espressioni ingiuriose (espulso, r.A.A.)”. Successivamente il suddetto allenatore non ha dato corso al preannunciato gravame, per cui si impone, a norma dell’art. 29 commi 6° e 9° del Codice di Giustizia Sportiva, la declaratoria di inammissibilità, cui fa seguito l’addebito della tassa a norma dell’8° comma dello stesso articolo. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a la inammissibilità del reclamo dell’allenatore Salvatore Campilongo (S.S. Cavese 1919 S.r.l.). La tassa va addebitata.
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