LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.355/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI STEFANO ALTERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AGLIANESE, E DELLA SOCIETA’ AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.355/C del 11/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI STEFANO
ALTERI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ AGLIANESE, E DELLA SOCIETA’
AGLIANESE CALCIO 1923 S.R.L.-.
Il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa
Commissione Disciplinare il presidente della Aglianese Calcio S.r.l., sig.
Stefano Alteri, per la violazione dell’art.1 comma 1° Codice di Giustizia
Sportiva, per aver consentito ad un estraneo di intrattenersi all’interno del
recinto di gioco e successivamente all’interno degli spogliatoi in occasione
della gara Aglinaese-Gualdo del 13 maggio 2005, senza alcuna
autorizzazione. Tale deferimento ha comportato quello della società Aglianese
Calcio, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.2 comma 4° del C.G.S.-.
Il presidente ha fatto pervenire memoria difensiva anche nell’interesse
della società e all’odierna riunione è comparso solo il rappresentnate della
Procura Federale, avv. Mario Taddeucci Sassolini, che ha chiesto per l’Alteri
l’inibizione sino al 6 giugno 2005 e per la società l’ammenda di 500,00 euro.
Esaminati gli atti, ritiene la Commissione che debba essere affermata
la responsabilità del Presidente, e di conseguenza, della società.
Nella sua relazione, il collaboratore dell’Ufficio Indagini così descrive il
fatto in questione:
“al 20° del secondo tempo mi trovavo in prossimità della panchina
dell’Aglianese ed ho notato, seduto in questa stessa panchina, un signore con
i baffi che indossava una tuta ed una giacca a vento lunga che ha chiamato
per nome un calciatore (verosimilmente, uno dell’Aglianese) dicendogli
“diglielo al 9 e all’11 (calciatori del Gualdo?) di non rompere il c… altrimenti gli
rompiamo le gambe”.
Dopo un po’ questo signore ha abbandonato la panchina dirigendosi verso gli
spogliatoi, ma rimanendo all’interno del recinto di gioco. Al termine della gara
ho visto questa stessa persona uscire da una porta di servizio indossando un
accappatoio e, attraversato in lungo il corridoio che lo separava dagli
spogliatoi dell’Aglianese, è entrato all’interno di questi. Ad un addetto che si
trovava nello stesso corridoio vicino al sottoscritto e che aveva spillato sul
petto un cartoncino con scritto “Aglianese Servizio” ho chiesto,
indicandoglielo, chi fosse quella persona appena transitata. Risposta: è Selmi,
il preparatore atletico della prima squadra. Recatomi dall’arbitro ho verificato
con lui i documenti di riconoscimento depositati relativi alle persone dello staff
della stessa società ammesse nel recinto di gioco come da distinta. Questi
documenti si riferivano esclusivamente alle persone elencate in distinta
diverse, appunto, dalla persona individuata e come sopra riferitomi trattarsi di
certo sig. Selmi. Nell’occasione l’arbitro mi ha detto di non essersi accorto di
nulla di quanto sopra da me riferito”.
Nella sua memoria il presidente, che dice di non aver assistito alla gara
e di aver acquisito notizie dai tesserati presenti in panchina, chiede “un
giudizio adeguato ai fatti e alle circostanze” dopo aver ridimensionato
l’episodio, senza però escludere del tutto la presenza irregolare del
collaboratore dell’allenatore, in occasione di una partita delicata e tuttavia
terminata regolarmente.
I fatti enunciati dal collaboratore dell’Ufficio Indagini non trovano
adeguata smentita, e l’assenza viene solo affermata, ma non provata.
Sanzione congrua per il presidente è quella dell’inibizione sino al 30
maggio 2005; per la società è adeguata l’ammenda di 500,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Stefano Alteri con l’inibizione fino al 30/5/2005 e la società
Aglianese Calcio 1923 S.r.l. con l’ammenda di 500,00 euro.
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