LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.356/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DI IVAN AIARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ ROSETANA CALCIO, E DELLA SOCIETA’ ROSETANA CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.356/C del 11/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE A CARICO DI IVAN AIARDI, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ ROSETANA CALCIO, E DELLA SOCIETA’ ROSETANA CALCIO S.R.L.-. A seguito di deferimento del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti di Serie C, é stata contestata al calciatore lvan Aiardi, tesserato all’epoca dei fatti per la Rosetana Calcio S.r.l., e alla società suddetta la violazione di cui aIl’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere gli incolpati pattuito compensi extracontratto nella stagione sportiva 2003-2004. Il deferimento scaturisce da una decisione del Collegio Arbitrale che ha respinto il ricorso del calciatore volto al riconoscimento degli emolumenti relativi alle mensilità maturate dall’1.1.2004 aI 30.6.2004, ritenendo essere state corrisposte somme extra contratto. Il Collegio, respingendo la richiesta di pagamento delle mensilità reclamate dal calciatore, ha imputato i pagamenti prodotti dalla Rosetana alle somme dovute allo stesso in forza del contratto. Ha quindi dedotto che, essendo le somme portate dai titoli superiori al contenuto del contratto economico e non avendo il calciatore spiegato il diverso titolo giustificativo, vi fosse in atti la prova dell’esistenza fra le parti di pattuizioni in spregio al dettato dell’art.94 comma 1° delle N.O.l.F.-. Dinanzi al deferimento suddetto la difesa del calciatore, con memoria inoltrata nei termini, ha richiamato una recente delibera di quest’organo disciplinare nella quale si sostiene che, se non suffragata da altri elementi di prova, “la dazione di assegni non costituisce prova sufficiente della stipulazione di un accordo extracontratto, stante la astrattezza dei titoli e la unilateralità degli assunti degli stessi calciatori in proposito. Ha, quindi, sostenuto che nel caso in esame, nel quale sia il calciatore che la società non hanno ammesso l’esistenza di pattuizioni extracontrattuali, la quasi totalità delle somme poste a fondamento del deferimento sono portate da titoli astratti, quali gli assegni bancari, alcuni dei quali non intestati al calciatore ma semplicemente “a me medesimo”, o comunque sprovvisti del timbro societario. Alla stregua delle considerazioni di cui sopra ha concluso chiedendo in tesi il proscioglimento dell’Aiardi e in via subordinata l’irrogazione al suddetto della sanzione nella misura minima prevista dall’art.7 ultimo comma del Codice di Giustizia Sportiva 31.7.2003. Anche la società ha presentato una memoria difensiva per ottenere in principalità il proscioglimento dall’addebito o in subordine l’applicazione della sanzione pecuniaria nella misura minima prevista dall’art.7 comma 4° del C.G.S. 31.7.2003. A sostegno ha dedotto innnanzi tutto che, proiettata in pochi anni nel mondo professionistico priva del necessario supporto tecnicoorganizzativo, avrebbe commesso errori contabili, facendo insorgere il sospetto di pattuizioni extracontrattuali: tali errori rappresenterebbero però il retaggio della iniziale inesperta gestione, ormai superata per l’ingresso in società di nuovi dirigenti esperti. Ciò premesso, ha sostenuto in via preliminare la improcedibilità del procedimento per il mancato deferimento del legale rappresentante della società. All’esito dell’odierna riunione i difensori dell’Aiardi e della società Rosetana hanno insistito per l’accoglimento delle richieste formulate nelle memorie difensive. Prima di passare all’esame del merito, va affrontata la questione preliminare fatta dalla difesa della Rosetana. Per la società il suo deferimento sarebbe improcedibile in quanto sarebbe mancato il deferimento del suo legale rappresentante: tale carenza non inficia, a parere della Commissione, la chiamata in giudizio della società, in quanto la chiamata del legale rappresentante è implicita nel deferimento. Tanto premesso, ritiene la Commissione che la sussistenza di emolumenti extra contratto ritenuta dal Collegio Arbitrale sia provata al di là di ogni ragionevole dubbio. L’Aiardi ha dedotto che l’esorbitanza degli emolumenti risultanti dalle tabelle prodotte dalla Rosetana abbia giustificazione in altro rapporto intercorrente con la società, ma non ha poi spiegato la natura di detto rapporto. Dal canto suo, la Rosetana non ha fornito alcun utile elemento atto a chiarire il contenuto del rapporto intercorrente con il calciatore, ma si é limitata a formulare complessi conteggi degli emolumenti versati al calciatore Aiardi, spiegando che le somme esorbitanti sarebbero giustificabili come quota spettante per la partecipazione ai diritti promopubblicitari. Ciò posto, pare alla Commissione che non possa essere accolta la richiesta posta in principalità dalle difese dell’Aiardi e della Rosetana, sustanziatesi nell’assunto che la natura astratta dei titoli non costituirebbe prova efficace della esistenza di emolumenti extracontratto, ma vada invece accolta la richiesta subordinata dei difensori di applicare al calciatore la norma di cui all’art.7 ultimo comma del C.G.S. 31.7.2003, irrogandogli la squalifica nella misura minima prevista di un mese e di infliggere alla società Rosetana, ai sensi dell’art.7 comma 4° del C.G.S. 31.7.2003, la sanzione pecuniaria minima di 4.500,00 euro, pari all’importo dell’extracontratto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Ivan Aiardi, all’epoca dei fatti calciatore della società Rosetana Calcio, la squalifica per un mese e alla società Pol. Rosetana Calcio S.r.l. la sanzione pecuniaria di 4.500,00 euro.
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