LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO GIORGINI (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA GIULIANOVA-VIS PESARO DEL 1° MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/1”
RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO
SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO
GIORGINI (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA GIULIANOVA-VIS PESARO
DEL 1° MAGGIO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per sei gare all’allenatore Francesco Giorgini del Giulianova Calcio
S.r.l. adottando la seguente motivazione: “allontanato per comportamento non
regolamentare, assumeva nei confronti dell’arbitro atteggiamento irriguardoso,
successivamente divenuto di minaccia, nel mentre profferiva una frase con la
quale, fra l’altro, esaltava ipotetici comportamenti violenti da parte del
pubblico”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società chiedendo una
riduzione congrua della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che la
conformazione ridotta dell’area tecnica avrebbe provocato il suo
sconfinamento dall’area tecnica con i richiami dell’arbitro, nei cui confronti
avrebbe mantenuto il comportamento incriminato a causa dello stato di
tensione per la situazione pericolante di classifica della sua squadra, ma ha
aggiunto, quanto alla condotta tenuta nei confronti del direttore di gara, che il
gesto irriguardoso e la frase di minaccia sarebbero stati posti in essere in
modo non plateale, a breve distanza dal destinatario, e che non avrebbe
esaltato comportamenti violenti del pubblico.
All’esito della odierna riunione si ritiene che il reclamo possa essere
accolto.
Dal referto di gara risulta che aI 28° deI secondo tempo l’allenatore
Giorgini ha perseverato nel suo comportamento di uscire dall’area tecnica,
nonostante i richiami per cui é stato allontanato dal campo; emerge quindi che
lo stesso, abbandonando il campo, ha prima applaudito ironicamente e poi
con fare minaccioso ha pronunciato la seguente frase “fanno bene i tifosi a
saltare in campo perché siete la rovina del calcio”.
Ritiene la Commissione che la condotta del Giorgini, seppure
censurabile, non raggiunga vertici di inusitata gravità atti a giustificare una
squalifica per sei turni. Ed infatti, nella valutazione necessariamente globale
della condotta del tesserato non può essere trascurato Io stato di particolare
tensione nel quale versava il soggetto per la posizione pericolante di classifica
della sua squadra, e non può essere ravvisato un contenuto di minaccia, e
cioè promessa di un male ingiusto, ma devesi nella frase inopportuna
ravvisare un contenuto di apologetica approvazione di comportamenti
assolutamente deprecabili.
Alla stregua di tale considerazione pare alla Commissione che la
squalifica di che trattasi possa essere contenuta in quattro turni.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l. riducendo a
quattro gare effettive la squalifica irrogata all’allenatore Francesco Giorgini.
La tassa non va addebitata.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE ALLENATORE FRANCESCO GIORGINI (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA GIULIANOVA-VIS PESARO DEL 1° MAGGIO 2005)."