LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE CALAIO’ (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA NAPOLI SOCCER-RIMINI DELL’8 MAGGIO 2005) CON PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.364/C del 18/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/1”
RECLAMO SOCIETA’ NAPOLI SOCCER S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE EMANUELE CALAIO’ (C.U. N.352/C
DEL 10/5/2005 GARA NAPOLI SOCCER-RIMINI DELL’8 MAGGIO 2005)
CON PROCEDURA D’URGENZA.
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Emanuele Calaio’ della Napoli Soccer
“per atto di violenza verso un avversario con il pallone non a distanza di gioco
(r.A.A.)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, con procedura
d’urgenza, per ottenere la riduzione della squalifica a una sola gara.
Richiamando numerose delibere adottate in casi analoghi da quest’organo
disciplinare, ha sostenuto che la condotta del calciatore Calaio’ andrebbe
ricompresa nella fattispecie della condotta scorretta e non dell’atto di violenza,
in quanto il pur riprovevole comportamento non avrebbe cagionato
all’antagonista alcun danno fisico, risultando dal referto dell’assistente
arbitrale che il Calaio’ ha colpito il suo antagonista senza procurargli alcun
dolore.
Alla riunione odierna il difensore ha insistito nella richiesta fatta con il
gravame, citando il seguente principio formulato da questa Commissione in
un caso analogo: “E’ opinione di questa Commissione che non sia ipotizzabile
la fattispecie dell’atto di violenza quando il soggetto passivo non riporti alcun
danno fisico e non avverta alcuna sensazione di dolore, circostanza questa
che conflitta irrimediabilmente il concetto di violenza. In tali ipotesi, fra le quali
va ricompresa quella che occupa, non é ravvisabile la fattispecie dell’atto di
violenza, ma ricorre quello della condotta scorretta, che é congruamente
sanzionabile con un solo turno di squalifica.
Si impone quindi l’accoglimento del reclamo, riducendo ad una gara la
squalifica inflitta al calciatore Emanuele Calaio’.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dal Napoli Soccer S.p.a., riducendo ad una
sola gara effettiva la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore
Emanuele Calaio’.
La tassa non va addebitata.
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