LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.366/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ORAZIO FRAGLICA, ROSARIO SAVASTA ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ GELA, E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.366/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ORAZIO FRAGLICA, ROSARIO SAVASTA ALL’EPOCA DEI FATTI RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ GELA, E DELLA SOCIETA’ GELA J.T. S.R.L.-. A seguito di deferimento operato dal Procuratore Federale della F.I.G.C. veniva contestata ad Orazio Fraglica e a Rosario Savasta, rispettivamente presidente e dirigente della società Gela J.T. S.r.l., la violazione di cui all’art. 1 comma 1° del C.G.S., perché, al fine di vendere più facilmente le quote sociali con la prospettazione di minori oneri per la società, il Fraglica e il Savasta depositavano presso la Lega Professionisti Serie C i contratti dei calciatori Vittorio De Carlo, Luciano Corona, Pietro Dell’Orzo e Luca Campanile recanti firme apocrife ed indicazione di compensi ridotti, ponendo così in essere una condotta non conforme ai principi di lealtà, correttezza morale e probità. Con il medesimo deferimento, alla società Gela J.T. S.r.l. veniva contestata la violazione prevista dalI’art 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti. Il procedimento trae origine dalla segnalazione del 2.9.2004 deI Presidente della Lega Professionisti Serie C con la quale si comunicava che i calciatori sopra indicati lamentavano di non aver sottoscritto alcuna modifica del compenso indicato nel contratto economico per la stagione sportiva 2004- 2005. Secondo l’Ufficio Indagini, gli accertamenti compiuti dopo la segnalazione di cui sopra dimostrerebbero con tutta evidenza che la apocrifia delle firme apposte in detti contratti, prospettanti compensi ridotti al minimo federale, andrebbe ascritta al Fraglica ed al Savasta. Dalla relazione giunta alla Procura Federale il 21.1.2005 emergeva poi che il Presidente del Gela Orazio Fraglica, proprietario del 47,463% dell’intero capitale sociale, unitamente al fratello Emanuele, già presidente della società e comproprietario del il 13,56%, aveva depositato in Lega contratti relativi ai calciatori sopra segnalati recanti le firme apocrife, con i quali venivano ridotti formalmente i compensi al fine di poter vendere più facilmente le quote sociali, prospettando minori esborsi della società ceduta poi, per la somma di 6.102,00 euro all’imprenditore Massimo Fabio Romano. Con memoria inoltrata nei termini, sia Orazio Fraglica che Rosario Savasta contestavano gli addebiti, dichiarandosi estranei sia alla falsificazione sia alla prospettazione delle modifiche dei compensi pattuiti per la stagione sportiva in corso. In particolare il Savasta deduceva che l’attività da lui svolta, consistita nel solo deposito materiale presso gli uffici della Lega Professionisti Serie C, predisposto in Milano presso la sede del calciomercato, dei contratti ricevuti brevi manu dagli agenti calciatori Piraino e Del Prete, non sarebbe elemento di prova valido per attribuirgli il concorso con il Fraglica nella falsificazione; sosteneva quindi che nessun artifizio sarebbe da ascrivere al Fraglica, al Savasta ed alla società Gela J.T., in quanto i calciatori avevano dato la loro disponibilità a rivedere gli accordi economici con la società, delegando per i relativi adempimenti i procuratori Piraino e Del Prete, ai quali risalirebbe la confezione dei contratti con firme apocrife, e spiegava poi che la denuncia sarebbe stata sporta dai calciatori a causa del mancato pagamento di alcuni assegni; sosteneva infine che l’unico addebito ascrivibile alla dirigenza sarebbe stato quello di non pretendere che la sottoscrizione dei contratti avvenisse sotto la sorveglianza di un rappresentante del sodalizio. Rinviato il procedimento per nuovi accertamenti istruttori, all’odierna riunione, mentre il rappresentante della Procura Federale, avv. Federico Bagattini, ha motivatamente concluso per l’affermazione di responsabilità dei tesserati e della società e quindi chiesto irrogarsi rispettivamente, l’inibizione per 4 mesi ai detti tesserati e l’ammenda di 5.000,00 euro alla società, richiedendo inoltre la trasmissione degli atti al proprio ufficio per l’ulteriore corso in relazione alla posizione dei calciatori, l’avv. Monica Fiorillo, delegato a rappresentare gli incolpati, dopo avere riaffermato ed ulteriormente illustrato le argomentazioni svolte nei precedenti scritti defensionali, ha concluso chiedendo il pieno proscioglimento dei propri assistiti. La Commissione, ritiene che le carte processuali e le risultanze dibattimentali abbiano offerto una convincente prova in merito alla responsabilità degli incolpati e che quanto dalla difesa sostenuto assuma rilievo solo in punto di graduazione della sanzione. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Orazio Fraglica ed a Rosario Savasta l’inibizione per tre mesi e alla società Gela J.T. S.r.l. l’ammenda di 3.000,00 euro, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’ulteriore corso.
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