LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.366/C del 18/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ SAMBENEDETTESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.366/C del 18/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI UMBERTO MASTELLARINI, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’
SAMBENEDETTESE CALCIO, E DELLA SOCIETA’ S.S.
SAMBENEDETTESE CALCIO S.R.L. -.
A seguito di deferimento operato dalla Procura Federale della F.l.G.C.
é stata contestata a Umberto Mastellarini, presidente della Sambenedettese
Calcio S.r.l., la violazione di cui agli artt.1 comma 1°, 3 comma 1° e 4 commi
2° e 3° del C.G.S. per avere espresso pubblicamente (Gazzetta dello Sport
del 24.3.2005) giudizi lesivi di persone ed organismi operanti nell’ambito
federale con dichiarazioni idonee a negare la regolarità delle gare,
l’imparzialità della procedura di designazione dei direttori di gara nonché la
correttezza dello svolgimento dei campionati. Alla Sambenedettese Calcio
S.r.l. é stata contestata la violazione di cui agli artt.2 comma 4° e 4 comma 5°
del C.G.S. per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio
presidente.
Con memoria inoltrata nei termini assegnati il Mastellarini ha
disconosciuto la intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport del 24.3.2005
nell’articolo titolato gli arbitri aiutano le squadre potenti ed ha fatto recapitare
la formale smentita ex art.8 della Legge 8.2.1948 n.47 al direttore
responsabile della Gazzetta dello Sport e, al fine di porgere le sue scuse
personali e quelle della Sambenedettese, ha inviato, in epoca non sospetta
anteriore al deferimento, la medesima smentita alle società Avellino Calcio,
Napoli Soccer, Reggiana Calcio e agli organi coinvolti, e cioé alla Lega
Professionisti Serie C e all’A.l.A. Associazione Italiana Arbitri Can Serie C.
All’esito dell’odierna riunione, mentre la Procura Federale ha concluso
per la affermazione di responsabilità del tesserato e della società, chiedendo
per il primo l’ammenda di 10.000,00 euro e per la seconda la stessa sanzione,
il difensore del Mastellarini e della Sambenedettese ha concluso in tesi per il
proscioglimento e in subordine per la irrogazione della sanzione pecuniaria
nel minimo edittale.
Dall’esame degli atti svolto dalla Commissione alla riunione odierna
risulta che Mastellarini avrebbe dichiarato “....sono molto deluso: tutti gli
addetti ai lavori dicono che siamo la squadra che gioco meglio, ma siamo
tartassati dagli arbitri ogni volta che giochiamo contro una squadra protetta”.
Sempre dall’esame degli atti risulta che le protette sarebbero il Napoli perché
squadra di una città importante, la Reggiana perché legata alla GEA e
l’Avellino perché sarebbe un feudo di Moggi.
All’esito della odierna riunione ritiene la Commissione che i numerosi
dettagli contenuti nell’intervista fantasma provino, al di là di ogni ragionevole
dubbio, come il Mastellarini, verosimilmente per imprudenza, abbia fatto
dichiarazioni giunte poi a conoscenza dell’articolista che successivamente le
pubblicò nel già citato articolo giornalistico. Tale considerazione costituisce
supporto idoneo per l’affermazione di responsabilità del Mastellarini e
conseguentemente della Sambenedettese a titolo di responsabilità diretta.
Pare alla Commissione che le particolari modalità del fatto dal quale
scaturì il deferimento inducano a sanzionare con mitezza il Mastellarini, al
quale in definitiva é addebitabile un atteggiamento colposo nell’abbandonarsi
a dichiarazioni che avrebbero potuto essere divulgate, come in effetti
avvenne: ciò posto, é da ritenere sanzione congrua per il Mastellarini e per la
società Sambenedettese la ammenda di 10.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Francesco Mastellarini e alla S.S. Sambenedettese Calcio S.r.l.
la ammenda di 10.000,00 euro cadauno.
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