LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ATHOS PUCCINELLI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA NOVARA-SANGIOVANNESE DELL’8 MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/1” RECLAMO SOCIETA’ NOVARA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ATHOS PUCCINELLI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA NOVARA-SANGIOVANNESE DELL’8 MAGGIO 2005). Con delibera pubblicata il 10 maggio 2005 il Giudice Sportivo infliggeva due giornate di squalifica al calciatore Luca Athos Puccinelli, per atto di violenza verso un avversario non a distanza di gioco, commesso nel corso della gara Novara – Sangiovannese, disputata l’8 maggio 2005. A mezzo del direttore generale ha proposto reclamo la società Novara Calcio S.p.a., che chiede la riduzione della sanzione perché «non si è trattato di un atto di violenza premeditato o doloso ma di un normale fallo a conclusione di un’azione di gioco, sia pure con palla in quel momento già rilanciata dal giocatore che rimaneva colpito, al termine della quale il calciatore Puccinelli alzava il braccio all’altezza della testa del calciatore avversario colpendolo in modo assolutamente non grave» e senza provocargli danni fisici. Nell’escludere l’atto di violenza, la reclamante ha prodotto una casetta televisiva, registrata da emittente autorizzata. Come evidenziato nel reclamo, l’episodio in questione è stato segnalato all’arbitro da uno dei suoi assistenti, che così descrive il fatto nel suo rapporto: «Al 22° del secondo tempo il sig. Puccinelli Luca Athos n. 7 del Novara colpiva con una sberla al volto un avversario (il colpo non ha precluso al calciatore colpito la prosecuzione del gioco), a gioco in svolgimento con palla non a distanza di gioco». All’odierna riunione, la Commissione ha preso visione delle immagini televisive che riproducono il fatto, posto che avverso le sanzioni irrogate a tesserati per condotta violenta le parti possono chiedere tale mezzo di prova, ai sensi dell’art. 31, comma A4), del Codice di Giustizia Sportiva. Le immagini, tuttavia, si sono rivelate inidonee a dimostrare che il tesserato non ha in alcun modo commesso l’infrazione e quindi resta fermo quanto riportato dal direttore di gara, congruamente sanzionato dal primo Giudice. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Novara Calcio S.p.a. avverso la squalifica per due gare effettive inflitta al calciatore Puccinelli Luca Athos. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it