LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO G. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANNI CARERI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.–CASTLENUOVO G. DELL’8 MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO G. S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA SEI GARE EFFETTIVE CALCIATORE GIANNI CARERI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.–CASTLENUOVO G. DELL’8 MAGGIO 2005). All’esito degli esami degli atti ufficiali relativi alla gara Cuoiopelli C.R.- Castelnuovo G. disputata a Pisa l’8 maggio 2005 nell’ambito del Campionato di Calcio Serie C/2, girone B, il Giudice Sportivo infliggeva sei giornate di squalifica al calciatore Gianni Careri, tesserato per l’U.S. Castelnuovo Garfagnana, perché «dopo una decisione tecnica dell'arbitro gli lanciava contro il pallone, colpendolo alla fronte e procurandogli lieve, momentaneo dolore; alla notifica del provvedimento gli rivolgeva ripetute e volgari espressioni offensive, tentando anche di toccarlo al basso ventre nel mentre pronunciava altre offese e volgarità; dopo circa un minuto veniva fatto allontanare dai suoi stessi compagni». La delibera è stata impugnata dalla società, che ritiene troppo severa la sanzione decisa dal primo Giudice. All’odierna riunione, in accoglimento di una specifica richiesta della reclamante, sono state visionate le immagini televisive che riproducono il fatto, con riferimento al lancio del pallone, che costituisce condotta violenta per la quale, ai sensi dell’art. 31, comma A4), del Codice di Giustizia Sportiva, è ammesso il particolare mezzo di prova. E’ opportuno ripercorrere la vicenda cominciando dal rapporto dell’arbitro: «Al 45° del secondo tempo ho espulso il calciatore n.1 Careri Gianni (Castelnuovo) perché, dopo aver fischiato un calcio di rigore, mi lanciava volontariamente il pallone che mi colpiva in fronte, procurandomi un lieve dolore momentaneo. Estratto il cartellino rosso il calciatore iniziava ad apostrofarmi con frasi gravemente ingiuriose del tipo: “C… ., sei un c… .! Testa di c… !”. Si cercava di allontanarlo ma tornava verso di me, e con un gesto cercava di toccarmi i genitali senza riuscirci, e accompagnava tale gesto con questa frase: “Fammi vedere se hai i c… ., stronzo!”. Dopo circa un minuto veniva fatto allontanare dai compagni». Assume la società reclamante che dopo la concessione alla squadra di casa del secondo rigore il portiere aveva lanciato in aria il pallone, che nel ricadere “inavvertitamente finiva con l’urtare il direttore di gara nella fronte”, come evidenziano le immagini televisive; alla vista del cartellino rosso il calciatore si era limitato ad una breve protesta e si era allontanato nei tempi e nei modi imposti dal ruolo di portiere (togliersi i guanti, la maglia, ecc.). Sottolinea ancora la reclamante che l’arbitro non ha riportato conseguenze e che nel corso del campionato il tesserato non ha mai tenuto comportamenti scorretti o irriguardosi nei confronti degli ufficiali di gara. Per quanto attiene al primo segmento della condotta, il lancio del pallone verso l’arbitro, ritiene la Commissione che il lancio vi sia stato, ma in circostanze e con modalità tali da integrare, sotto il profilo soggettivo, una condotta gravemente offensiva, ma non violenta. Per il comportamento successivo resta ferma l’efficacia probatoria degli atti ufficiali, non seriamente contrastati dalla parte. Tutto ciò premesso, e considerato che tutto si è svolto in rapida successione, senza un apprezzabile intervallo temporale, si stima sanzione più calibrata quella di cinque giornate di squalifica. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società U.S. Castelnuovo G. S.r.l. e per l’effetto riduce a cinque gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Careri Gianni. La tassa non va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it