LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE SERIE “C/2” RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CIPRIANI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA GIUGLIANO-CAVESE DELL’8 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.379/C del 25/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
SERIE “C/2”
RECLAMO SOCIETA’ S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE LUIGI CIPRIANI (C.U. N.352/C DEL
10/5/2005 GARA GIUGLIANO-CAVESE DELL’8 MAGGIO 2005).
Nel rapporto sulla gara Giugliano – Cavese dell’8 maggio 2005 uno dei
due assistenti riferisce di aver segnalato all’arbitro che al 35° del primo tempo
Luigi Cipriani, calciatore della Cavese, colpiva volontariamente con una
gomitata al volto un calciatore avversario a gioco fermo, senza provocargli
alcuna conseguenza.
Tale condotta veniva sanzionata dal Giudice Sportivo con due gare
effettive di squalifica.
Con rituale reclamo la società chiede la riduzione della squalifica,
essendosi trattato di un atto istintivo susseguente a violento contrasto con un
avversario che aveva dato un violento calcio al Cipriani, non sanzionato dal
direttore di gara. L’assenza di danni fisici, inoltre, induce a classificare l’atto
come scorretto, secondo l’interpretazione seguita in altre occasioni dall’adita
Commissione.
All’odierna riunione è comparso il difensore del tesserato, avv. Monica
Fiorillo, che, ampliando i motivi già esposti anche in ragione del supplemento
richiesto all’assistente dell’arbitro, ha ribadito la richiesta di riduzione della
sanzione.
Ritiene la Commissione che la delibera impugnata sia esente da
censura, posto che la gomitata è stata data quando il pallone era già oltre la
linea di fondo, come chiarito nel supplemento di rapporto.
Per quanto attiene alle conseguenze del gesto, è sufficiente dire che a
chiarimenti l’assistente ha precisato che “il calciatore colpito riceveva cure
mediche sia all’interno che all’esterno del terreno di gioco” riprendendo poi a
giocare regolarmente.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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