LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI ANTONIO MASCHIO CALCIATORE DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO, E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI ANTONIO MASCHIO CALCIATORE DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING
BENEVENTO, E DELLA SOCIETA’ F.C. SPORTING BENEVENTO S.R.L. -.
Con atto del 18 aprile 2005 la Procura Federale deferiva innanzi a
questa Commissione il calciatore Antonio Maschio della Sporting Benevento
per violazione dell’art.1 comma 1° del C.G.S. per il comportamento ingiurioso
da lui tenuto nei confronti del pubblico durante la gara Reggiana-Benevento
del 26 marzo 2005 e la società Benevento a titolo di responsabilità oggettiva.
Il calciatore citato, difatti, mentre si apprestava a lasciare il campo di
gioco si rivolgeva ai tifosi della squadra avversa in modo offensivo mostrando
il dito medio in gesto non equivocabile.
Nella sua difesa odierna, la legale della società non negava il
comportamento del calciatore, ma lo giustificava considerato soprattutto il
clima di gravi offese cui il citato era stato oggetto da parte del pubblico.
Il rappresentante della Procura chiedeva l’irrogazione della squalifica
per una giornata e l’ammenda di 500,00 euro alla società.
Sembra a questa Commissione che il comportamento del calciatore
vada certamente sanzionato, ma non può non tenersi conto che lo stesso
rispondeva ai dileggi della tifoseria avversa, essendo, quindi, stato provocato,
come peraltro riportato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Per i motivi su esposti la Commissione
d e l i b e r a
irrogare le sanzioni dell’ammenda di 250,00 euro al calciatore Antonio
Maschio e dell’ammenda di 200,00 euro alla società F.C. Sporting
Benevento S.r.l.-.
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