LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MASSIMO D’ALMA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO, E DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI MASSIMO D’ALMA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO
DELLA SOCIETÀ CALCIO COMO, E DELLA SOCIETA’ CALCIO COMO
S.P.A.-.
Su deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. è stato
contestato:
- al sig. Massimo D’Alma, amministratore unico della società Calcio Como
S.p.a., la violazione di cui all’art.1 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva
in relazione all’art.90 comma 2° delle N.O.I.F. modificato con Comunicato
Ufficiale n.162/A del 30/4/2004, per non avere provveduto ad inviare il
prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato al
30/9/2004;
- alla società Calcio Como S.p.a., per responsabilità diretta, la violazione di
cui all’art.2 comma 4° del Codice di Giustizia Sportiva per l’addebito
contestato al proprio presidente.
I soggetti deferiti non hanno fatto pervenire, nei termini, scritti
defensionali, né hanno chiesto l’audizione personale.
All’odierna riunione, il rappresentante della Procura Federale avv.
Federico Bagattini, ha motivatamente chiesto affermarsi la colpevolezza della
società deferita e conseguentemente irrogarsi alla stessa l’ammenda di
10.000,00 euro; il non luogo a procedere, per difetto di giurisdizione, nei
confronti del dirigente Massimo D’Alma, non essendo più tesserato della
F.I.G.C.-.
La Commissione ritiene doversi affermare la responsabilità della
società deferita in relazione alla infrazione ascrittale, emergendo per certa
dagli atti ufficiali la fondatezza della contestazione elevata a suo carico.
Ritiene però di non dovere accedere alla tesi sostenuta dal
rappresentante della Procura Federale circa il non potersi procedere per
carenza di giurisdizione degli Organi della Giustizia Sportiva nei confronti di
soggetti non più tesserati presso la F.I.G.C., essendo preferibile la tesi della
permanenza della Giurisdizione Sportiva per le violazioni commesse allorché
il soggetto risultava tesserato per la F.I.G.C.-. Tale indirizzo risalente nel
tempo è contenuto in pronunce della Corte Federale. Non appare rilevante in
contrario la ineseguibilità pratica della sanzione irrogata, argomento che non
attiene e non può attenere alla Giurisdizione ma alla fase di esecuzione del
provvedimento.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Massimo D’Alma, all’epoca dei fatti amministratore unico della
società Calcio Como, la sanzione dell’ammonizione ed alla società Calcio
Como S.p.a. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
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