LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910, E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910, E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-. Su deferimento della Procura Federale è stato contestato: - a Francesco D’Angelo, amministratore unico della società A.G. Nocerina 1910 S.r.I., la violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. in relazione alI’art. 90 comma 2° delle N.O.I.F., modificato con C.U. n.162/A del 30/4/2004, per non aver provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto ricavi/indebitamento calcolato alla data del 30/9/2004; - alla società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., per responsabilità diretta, l’addebito contestato al proprio dirigente. I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva con la quale sostengono che il ritardo (non l’omissione), dell’inoltro della dovuta documentazione è del tutto veniale dal momento che la stessa CO.VI.SO.C., a seguito dell’adempimento sia pure tardivo da parte della società, nella seduta del 29/12/2004 deliberò la revoca del provvedimento di sospensione dai contributi federali, come da documento che allega alla memoria. Trattandosi - proseguono- di termini ordinatori, la loro inosservanza, peraltro per breve tempo, non può comportare sanzione di alcun genere e quindi chiedono il proscioglimento da ogni addebito. A supporto dell’espresso convincimento deducono che per principio generale i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori, il che non risulterebbe da quelli indicati nell’art.85 delle N.O.I.F.; che la Corte Federale (C.U. n.2/CF del 2/8/2002) ha espresso parere che la perentorietà dei termini in materia federale risulterebbe solo quando gli stessi siano preceduti dalle parole “entro e non oltre”; che laddove il legislatore federale ha voluto porre termini perentori li ha specificati tali come ad esempio nell’art.90, comma 5 per la disciplina della sospensione dei contributi federali. All’odierna riunione sono presenti l’avv. Monica Fiorillo, in sostituzione dell’avv. Edoardo Chiacchio, per i soggetti deferiti e la Procura Federale rappresentata dall’avv. Federico Bagattini, il quale ha conclusivamente chiesto affermarsi la colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguentemente irrogarsi l’ammenda di 10.000,00 euro alla società e l’ammonizione al dirigente della stessa. L’avv. Fiorillo ha riaffermato le argomentazioni svolte nella memoria difensiva ed insistito nella richiesta di proscioglimento dei soggetti deferiti. Diversamente da quanto sostenuto con le pure apprezzabili argomentazioni difensive, la Commissione, uniformandosi a propria univoca giurisprudenza, ritiene che si debba affermare la responsabilità dei soggetti deferiti in relazione alle contestazioni loro ascritte. Le norme vigenti di recente emanazione (art.83 e segg. N.O.I.F.) che regolano l’attività di controllo contabile delle società professionistiche, esprimono chiaramente la volontà del legislatore federale di realizzare un sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e finanziaria delle società, al precipuo fine di evitare che le passività raggiungano livelli di eccessiva compromissione. Il potere ispettivo della CO.VI.SO.C. pertanto non può che essere vincolato ad una tempistica rigida ed efficace, per cui la perentorietà dei termini di consegna della prevista documentazione è, come questa Commissione ebbe già a rilevare, funzionale all’efficacia delle norme stesse. Il richiamato parere espresso dalla Corte Federale, di cui la difesa degli incolpati dà una interpretazione alquanto riduttiva e quindi non condivisibile, non è applicabile al caso oggetto del presente procedimento. La perentorietà di un termine non è tale soltanto nei casi in cui lo stesso sia così dichiarato o soltanto nel caso in cui il termine dell’adempimento sia preceduto o seguito dalle parole “entro e non oltre”. Deve riconoscersi invece che la perentorietà di un termine è apprezzabile anche quando la inosservanza dello stesso sia colpita da sanzione, nel caso in esame, di natura disciplinare, assumendo natura di pena. Ogni ulteriore richiamo con funzione interpretativa fatto dal difensore degli incolpati cede di fronte all’evidenza dell’inequivoco dettato della disposizione in esame. Pertanto sono da accogliere le richieste della Procura Federale e quindi la Commissione d e l i b e r a di infliggere a Francesco D’Angelo, amministratore della società A.G. Nocerina, la sanzione dell’ammonizione e alla società A.G. Nocerina 1910 S.r.l. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
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