LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910, E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ
A.G. NOCERINA 1910, E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-.
Su deferimento della Procura Federale è stato contestato:
- a Francesco D’Angelo, amministratore unico della società A.G. Nocerina
1910 S.r.I., la violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. in relazione alI’art. 90
comma 2° delle N.O.I.F., modificato con C.U. n.162/A del 30/4/2004, per non
aver provveduto ad inviare il prospetto RI con l’indicazione del rapporto
ricavi/indebitamento calcolato alla data del 30/9/2004;
- alla società A.G. Nocerina 1910 S.r.l., per responsabilità diretta, l’addebito
contestato al proprio dirigente.
I deferiti hanno fatto pervenire tempestivamente una memoria difensiva
con la quale sostengono che il ritardo (non l’omissione), dell’inoltro della
dovuta documentazione è del tutto veniale dal momento che la stessa
CO.VI.SO.C., a seguito dell’adempimento sia pure tardivo da parte della
società, nella seduta del 29/12/2004 deliberò la revoca del provvedimento di
sospensione dai contributi federali, come da documento che allega alla
memoria. Trattandosi - proseguono- di termini ordinatori, la loro inosservanza,
peraltro per breve tempo, non può comportare sanzione di alcun genere e
quindi chiedono il proscioglimento da ogni addebito.
A supporto dell’espresso convincimento deducono che per principio
generale i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge
stessa li dichiari espressamente perentori, il che non risulterebbe da quelli
indicati nell’art.85 delle N.O.I.F.; che la Corte Federale (C.U. n.2/CF del
2/8/2002) ha espresso parere che la perentorietà dei termini in materia
federale risulterebbe solo quando gli stessi siano preceduti dalle parole “entro
e non oltre”; che laddove il legislatore federale ha voluto porre termini
perentori li ha specificati tali come ad esempio nell’art.90, comma 5 per la
disciplina della sospensione dei contributi federali.
All’odierna riunione sono presenti l’avv. Monica Fiorillo, in sostituzione
dell’avv. Edoardo Chiacchio, per i soggetti deferiti e la Procura Federale
rappresentata dall’avv. Federico Bagattini, il quale ha conclusivamente
chiesto affermarsi la colpevolezza dei soggetti deferiti e conseguentemente
irrogarsi l’ammenda di 10.000,00 euro alla società e l’ammonizione al
dirigente della stessa.
L’avv. Fiorillo ha riaffermato le argomentazioni svolte nella memoria
difensiva ed insistito nella richiesta di proscioglimento dei soggetti deferiti.
Diversamente da quanto sostenuto con le pure apprezzabili
argomentazioni difensive, la Commissione, uniformandosi a propria univoca
giurisprudenza, ritiene che si debba affermare la responsabilità dei soggetti
deferiti in relazione alle contestazioni loro ascritte.
Le norme vigenti di recente emanazione (art.83 e segg. N.O.I.F.) che
regolano l’attività di controllo contabile delle società professionistiche,
esprimono chiaramente la volontà del legislatore federale di realizzare un
sistema di controlli sistematici e periodici sulla situazione economica e
finanziaria delle società, al precipuo fine di evitare che le passività
raggiungano livelli di eccessiva compromissione.
Il potere ispettivo della CO.VI.SO.C. pertanto non può che essere
vincolato ad una tempistica rigida ed efficace, per cui la perentorietà dei
termini di consegna della prevista documentazione è, come questa
Commissione ebbe già a rilevare, funzionale all’efficacia delle norme stesse.
Il richiamato parere espresso dalla Corte Federale, di cui la difesa degli
incolpati dà una interpretazione alquanto riduttiva e quindi non condivisibile,
non è applicabile al caso oggetto del presente procedimento.
La perentorietà di un termine non è tale soltanto nei casi in cui lo
stesso sia così dichiarato o soltanto nel caso in cui il termine
dell’adempimento sia preceduto o seguito dalle parole “entro e non oltre”.
Deve riconoscersi invece che la perentorietà di un termine è
apprezzabile anche quando la inosservanza dello stesso sia colpita da
sanzione, nel caso in esame, di natura disciplinare, assumendo natura di
pena.
Ogni ulteriore richiamo con funzione interpretativa fatto dal difensore
degli incolpati cede di fronte all’evidenza dell’inequivoco dettato della
disposizione in esame.
Pertanto sono da accogliere le richieste della Procura Federale e quindi
la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere a Francesco D’Angelo, amministratore della società A.G.
Nocerina, la sanzione dell’ammonizione e alla società A.G. Nocerina 1910
S.r.l. la sanzione di 10.000,00 euro di ammenda.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.380/C del 25/5/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FRANCESCO D’ANGELO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ A.G. NOCERINA 1910, E DELLA SOCIETA’ A.G. NOCERINA 1910 S.R.L.-."