LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA PISTOIESEFROSINONE DEL 1° MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/1”
RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.341/C DEL 3/5/2005 GARA PISTOIESEFROSINONE
DEL 1° MAGGIO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto alla
società Frosinone Calcio S.r.l. l’ammenda di 3.000,00 euro “perché propri
sostenitori in campo avverso colpivano ripetutamente con sputi un assistente
durante il secondo tempo; per esposizione di un simbolo contenente la croce
uncinata, chiaramente espressiva di richiamo ad ideologie praticanti anche la
discriminazione razziale”.
Contro la delibera ha proposto reclamo il Frosinone Calcio S.r.l.
dolendosi della particolare afflittività della sanzione irrogata dal primo giudice
e chiedendone quindi la riduzione. Quanto al primo addebito, cioé agli spunti
che hanno attinto l’assistente sarebbe, a detta della società reclamante, di
tutta evidenza come il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto della
circostanza che si verteva in materia di intemperanze avvenute in campo
avverso, ove i dirigenti societari non dispongono di validi poteri per prevenire
le intemperanze dei propri tifosi; quanto al secondo addebito, e cioé alla
esposizione della svastica, espressiva di ideologie praticanti la
discriminazione razziale, ha dedotto che in concreto lo striscione contenente
la svastica sarebbe stato rimosso prima dell’inizio della partita dagli stessi
tifosi, senza l’intervento delle forze dell’ordine.
All’odierna riunione il difensore della società ha insistito nei motivi del
reclamo, chiedendo la riduzione della sanzione pecuniaria da 3.000,00 a
500,00 euro.
Ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto.
L’art.11 comma 3° del Codice di Giustizia Sportiva dispone che la esposizione
degli striscioni contenenti scritte simboli o emblemi che siano espressione di
violenza o di discriminazione razziale é sanzionata per le società che
appartengono alla Lega Professionisti di Serie C con l’ammenda da 3.000,00
a 50.000,00 euro per cui il reclamo non può essere accolto in quanto la
sanzione pecuniaria irrogata dal primo giudice é pari al minimo edittale.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Frosinone Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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