LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE ISCHIA ED AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA PISA-FROSINONE DEL 15 MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE ISCHIA ED AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA PISA-FROSINONE DEL 15 MAGGIO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato l’ammenda di 3.500,00 euro alla società Frosinone Calcio, adottando la seguente motivazione: “perché un folto gruppo di propri esagitati sostenitori in campo avverso sfondavano un cancello della recinzione cercando di portarsi sul terreno di gioco, venendone impediti dal pronto intervento della forza pubblica; per fitto lancio di monete accendini e bottiglie vuote, anche verso le forze di polizia, senza apparenti conseguenze; al termine un isolato sostenitore si portava sul terreno di gioco in segno di esultanza, assumendo successivamente atteggiamento offensivo e provocatorio nei confronti del pubblico locale”. Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore della suddetta società Michele Ischia “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo, con motivazioni particolarmente articolate, la società per ottenere la congrua diminuzione dell’ammenda inflittale e la riduzione ad una gara della squalifica irrogata al calciatore. Dinanzi alla Commissione il difensore della società ha insistito nelle richieste di cui al reclamo, ribadendone le motivazioni. All’esito della odierna riunione partitamente si osserva: A) Quanto all’ammenda inflittale, la società ha lamentato che il Giudice Sportivo l’avrebbe penalizzata in misura particolarmente afflittiva omettendo di considerare le ricorrenti circostanze attenuanti. Si deve convenire che le motivazioni formulate dalla società frusinate sono convincenti: ed infatti é da ritenere che il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto di alcune circostanze attenuanti che avrebbero dovuto indurre ad applicare una sanzione pecuniaria decisamente minore. Sicuramente non è stata valutata la mancanza, in relazione ai lanci di corpi contundenti, di conseguenze lesive ovvero di situazioni di pericolo per le persone e, infine, la circostanza che si trattava di partita disputata in campo avverso, ove i poteri di controllo e di prevenzione da parte dei dirigenti della società é pressoché nullo, dovendo gli stessi affidare la gestione della tifoseria agli addetti alla sicurezza della società ospitante e alle forze dell’ordine presenti. Orbene, tenute presenti le circostanze sopra indicate, pare alla Commissione che la irrogata sanzione pecuniaria possa essere ridotta a 1.750,00 euro. B) Quanto alla squalifica per due gare inflitta al calciatore Ischia, la società ha avanzato molteplici critiche verso la delibera assunta dal primo giudice, sostenendo: a) che il gesto compiuto dal calciatore, che dal referto di gara risulta essere stato una tirata di capelli, non sarebbe da qualificare atto di violenza, stante la totale assenza di conseguenze fisiche, ma andrebbe sussunto nella categoria della condotta scorretta; b) che sussisterebbe disparità di trattamento, avendo il Giudice Sportivo per lo stesso addebito (“atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”) irrogato al calciatore proprio la squalifica per due gare e all’antagonista la squalifica per un solo turno. Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che, al 44° del primo tempo, a gioco fermo il numero due frusinate Michele Ischia ha tirato per i capelli il calciatore pisano Jimmy Fialdini, il quale per liberarsi ha colpito l’antagonista con una gomitata al volto. Tale risultanza dimostra la infondatezza delle tesi avanzate dal Frosinone: é di tutta evidenza che il gesto compiuto dal calciatore frusinate non si può considerare mera “condotta scorretta”, come vorrebbe la reclamante, ma si debba considerare, in sintonia con la consolidata giurisprudenza, vero proprio “atto di violenza”; é evidente del pari che non sussiste la denunciata disparità di trattamento, perché non risponde al vero che il Giudice Sportivo abbia sanzionato in maniera sperequata le condotte dei due calciatori, in quanto dal Comunicato Ufficiale n°363/1077 risulta letteralmente che il calciatore del Pisa é stato sanzionato con una giornata di squalifica “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo, in reazione”, in linea con la consolidata giurisprudenza disciplinare, che sanziona in misura meno grave il gesto violento commesso in via di reazione. Per il calciatore Ischia si impone quindi la conferma della delibera gravata. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Frosinone Calcio S.r.l., di ridurre l’ammenda inflitta da 3.500,00 euro a 1.750,00 euro, confermando nel resto la impugnata delibera. La tassa non va addebitata.
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