LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE ISCHIA ED AMMENDA 3.500,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA PISA-FROSINONE DEL 15 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/1”
RECLAMO SOCIETA’ FROSINONE CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE ISCHIA ED AMMENDA
3.500,00 EURO (C.U. N.363/C DEL 17/5/2005 GARA PISA-FROSINONE
DEL 15 MAGGIO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato
l’ammenda di 3.500,00 euro alla società Frosinone Calcio, adottando la
seguente motivazione: “perché un folto gruppo di propri esagitati sostenitori in
campo avverso sfondavano un cancello della recinzione cercando di portarsi
sul terreno di gioco, venendone impediti dal pronto intervento della forza
pubblica; per fitto lancio di monete accendini e bottiglie vuote, anche verso le
forze di polizia, senza apparenti conseguenze; al termine un isolato
sostenitore si portava sul terreno di gioco in segno di esultanza, assumendo
successivamente atteggiamento offensivo e provocatorio nei confronti del
pubblico locale”. Con la stessa delibera, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore della suddetta società Michele Ischia “per
atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A.)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo, con motivazioni
particolarmente articolate, la società per ottenere la congrua diminuzione
dell’ammenda inflittale e la riduzione ad una gara della squalifica irrogata al
calciatore.
Dinanzi alla Commissione il difensore della società ha insistito nelle
richieste di cui al reclamo, ribadendone le motivazioni.
All’esito della odierna riunione partitamente si osserva:
A) Quanto all’ammenda inflittale, la società ha lamentato che il Giudice
Sportivo l’avrebbe penalizzata in misura particolarmente afflittiva omettendo di
considerare le ricorrenti circostanze attenuanti. Si deve convenire che le
motivazioni formulate dalla società frusinate sono convincenti: ed infatti é da
ritenere che il Giudice Sportivo non abbia tenuto conto di alcune circostanze
attenuanti che avrebbero dovuto indurre ad applicare una sanzione pecuniaria
decisamente minore. Sicuramente non è stata valutata la mancanza, in
relazione ai lanci di corpi contundenti, di conseguenze lesive ovvero di
situazioni di pericolo per le persone e, infine, la circostanza che si trattava di
partita disputata in campo avverso, ove i poteri di controllo e di prevenzione
da parte dei dirigenti della società é pressoché nullo, dovendo gli stessi
affidare la gestione della tifoseria agli addetti alla sicurezza della società
ospitante e alle forze dell’ordine presenti.
Orbene, tenute presenti le circostanze sopra indicate, pare alla
Commissione che la irrogata sanzione pecuniaria possa essere ridotta a
1.750,00 euro.
B) Quanto alla squalifica per due gare inflitta al calciatore Ischia, la
società ha avanzato molteplici critiche verso la delibera assunta dal primo
giudice, sostenendo: a) che il gesto compiuto dal calciatore, che dal referto di
gara risulta essere stato una tirata di capelli, non sarebbe da qualificare atto di
violenza, stante la totale assenza di conseguenze fisiche, ma andrebbe
sussunto nella categoria della condotta scorretta; b) che sussisterebbe
disparità di trattamento, avendo il Giudice Sportivo per lo stesso addebito
(“atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”) irrogato al calciatore
proprio la squalifica per due gare e all’antagonista la squalifica per un solo
turno.
Dal referto di gara dell’assistente arbitrale risulta che, al 44° del primo
tempo, a gioco fermo il numero due frusinate Michele Ischia ha tirato per i
capelli il calciatore pisano Jimmy Fialdini, il quale per liberarsi ha colpito
l’antagonista con una gomitata al volto. Tale risultanza dimostra la
infondatezza delle tesi avanzate dal Frosinone: é di tutta evidenza che il gesto
compiuto dal calciatore frusinate non si può considerare mera “condotta
scorretta”, come vorrebbe la reclamante, ma si debba considerare, in sintonia
con la consolidata giurisprudenza, vero proprio “atto di violenza”; é evidente
del pari che non sussiste la denunciata disparità di trattamento, perché non
risponde al vero che il Giudice Sportivo abbia sanzionato in maniera
sperequata le condotte dei due calciatori, in quanto dal Comunicato Ufficiale
n°363/1077 risulta letteralmente che il calciatore del Pisa é stato sanzionato
con una giornata di squalifica “per atto di violenza verso un avversario a gioco
fermo, in reazione”, in linea con la consolidata giurisprudenza disciplinare, che
sanziona in misura meno grave il gesto violento commesso in via di reazione.
Per il calciatore Ischia si impone quindi la conferma della delibera
gravata.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Frosinone Calcio
S.r.l., di ridurre l’ammenda inflitta da 3.500,00 euro a 1.750,00 euro,
confermando nel resto la impugnata delibera.
La tassa non va addebitata.
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