LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURO CHIODINI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA CITADELLA-FERMANA DELL’8 MAGGIO 2005).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/1” RECLAMO SOCIETA’ FERMANA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURO CHIODINI (C.U. N.352/C DEL 10/5/2005 GARA CITADELLA-FERMANA DELL’8 MAGGIO 2005). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Mauro Chiodini della Fermana Calcio S.p.A. con la seguente motivazione: “dopo aver assunto atteggiamento di protesta verso l’arbitro, gli si avvicinava spingendolo con una mano sul petto ed urlandogli frasi offensive; alla notifica del provvedimento disciplinare cercava, minacciosamente, di avvicinarsi all’arbitro, venendone impedito dai compagni che Io trascinavano lontano”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere la riduzione della squalifica ad una sola giornata. A sostegno del gravame ha dedotto che il fatto si sarebbe svolto con modalità diverse da quelle esposte nel referto di gara: 1) il Chiodini, non avrebbe rivolto all’arbitro parole offensive e non si sarebbe avvicinato allo stesso al momento della espulsione, ma avrebbe cercato quale capitano di tenere lontani i propri compagni; 2) il Chiodini non avrebbe sospinto con una mano sul petto l’arbitro, come evidenziato dal filmato televisivo del quale si chiede l’acquisizione per valutare se ricorra lo scambio di persona; 3) il Chiodini si sarebbe avvicinato minacciosamente all’arbitro perché lo stesso si sarebbe rivolto a lui dopo la decretata espulsione una espressione scorretta (“ancora sta qui, si tolga dalle scatole”). Dinanzi alla Commissione è comparso l’avv. Battaglioni in rappresentanza della società reclamante. All’esito della odierna riunione si ritiene che il reclamo possa essere accolto. Innanzi tutto va detto che le immagini televisive non offrono sufficienti garanzie per sostenere che vi sia stato il dedotto scambio di persona, per cui é da ritenere acquisito il dato che il Chiodini abbia spinto l’arbitro (“mi spingeva con una mano sul petto non violentemente”, urlandogli “ma che c.... stai facendo, ma non capisci un c....”); del pari é dato di fatto acquisito che il Chiodini, dopo l’espulsione, abbia tentato di avvicinarsi all’arbitro con atteggiamento minaccioso, venendo però allontanato dal terreno di gioco da suoi compagni. Pur non potendosi negare la gravità del comportamento globale del tesserato, si ritiene che la squalifica per quattro turni irrogata dal Giudice Sportivo sia eccessiva perché non tiene conto della circostanza che il gesto di attingere con la mano il petto del direttore di gara in modo non violento é un gesto equivoco, potendo essere finalizzato a richiamare l’attenzione dell’interlocutore. Tanto premesso, si ritiene che la squalifica possa essere ridotta a tre turni, considerando anche la qualifica di capitano. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo proposto dalla società Fermana Calcio S.p.a. e di ridurre a tre gare effettive la squalifica inflitta al calciatore Mauro Chiodini. La tassa non va addebitata.
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