LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 1.750,00 EURO (C.U. N.333/C DEL 26/4/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.- TOLENTINO DEL 24 APRILE 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.387/C del 1/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/2”
RECLAMO SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
1.750,00 EURO (C.U. N.333/C DEL 26/4/2005 GARA CUOIOPELLI C.R.-
TOLENTINO DEL 24 APRILE 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo, esaminati gli
atti ufficiali relativi alla gara Cuoiopelli C.R.-Tolentino del 24.5.2005, ha inflitto
la ammenda di 1.750,00 euro alla società Tolentino S.r.l. “perché propri
sostenitori in campo avverso davano luogo per tutto l’incontro a cori offensivi
e gravemente minacciosi verso l’arbitro e un suo assistente”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere in
principalità la revoca della sanzione pecuniaria e in subordine la congrua
riduzione della stessa. In relazione alla richiesta di tesi ha dedotto che i
comportamenti addebitati ai sostenitori propri sarebbero poco rilevanti perché
espressione del pensiero di qualche singolo e non della tifoseria cremisi
presente a Santa Croce con dieci sostenitori; in riferimento alla richiesta di
ipotesi ha sostenuto che la sanzione sarebbe troppo penalizzante ove
raffrontata ad altre decisioni di questa Commissione.
La richiesta di tesi é palesemente infondata, in quanto il tentativo del
Tolentino di ridimensionare l’accaduto, sostenendo che si sarebbe trattato di
comportamenti della tifoseria di scarsa rilevanza disciplinare, é inaccettabile: i
cori offensivi e minacciosi, sono stati sempre sanzionati dalla giustizia
sportiva.
Di contro la richiesta subordinata appare accoglibile. Non si tratta in
questo caso di perequazione del caso in esame con altre decisione della
Commissione, in quanto non é possibile fare confronti significativi fra le
delibere della disciplinare, perché ogni fattispecie presenta peculiarità proprie
non raffrontabili. La considerazione da fare nel caso in esame, che riflette in
buona sostanza la spesso ricorrente effettuazione di cori ingiuriosi e
minacciosi, é che tifosi, dalla reclamante società definiti veri e propri “cani
sciolti”, non sono gestibili in trasferta, ove il potere di controllo e di
prevenzione da parte delle dirigenze societarie é pressoché nullo. Tale
considerazione induce la Commissione a ridurre la ammenda irrogata dal
Giudice Sportivo da 1.750,00 euro a 1.000,00 euro
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo proposto dalla società U.S. Tolentino S.r.l., riducendo
l’ammenda da 1.750,00 euro a 1.000,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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