LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE CAZZARO’ (C.U. N.21/C DEL 14/9/2004 GARA CHIETI-MARTINA DEL 12 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.38/C del 29/9/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE CAZZARO’ (C.U. N.21/C DEL 14/9/2004 GARA CHIETI-MARTINA DEL 12 SETTEMBRE 2004). Interponendo rituale reclamo avverso la squalifica per due gare effettive inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Cazzarò Michele per avere il predetto commesso il fatto descritto nel titolo di incolpazione, la socieà “A.C. Martina” dichiara di ritenere eccessivamente penalizzante e conseguentemente non condivisibile il provvedimento impugnato, sostenendo che il gesto compiuto nella circostanza dal proprio tesserato non ha avuto il tenore offensivo che gli è stato erroneamente attribuito. Chiede conseguentemente che la Commissione adita, voglia ridurre ad una gara effettiva l’entità della sanzione irrogata. La Commissione, letto il reclamo, esaminati i documenti ufficiali, è dell’avviso che, considerato nel contesto risultante dai detti documenti, il comportamento tenuto nella dedotta circostanza dall’interessato trovi equa sanzione nella squalifica per una sola gara effettiva. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Michele Cazzarò ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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