LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 391/C del 6/6/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E ” C/1 ” P L A Y – O F F GARA NAPOLI SOCCER – SAMBENEDETTESE E RECLAMO SOCIETA’ SAMBENEDETTESE

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n. 391/C del 6/6/2005 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO S E R I E " C/1 " P L A Y - O F F GARA NAPOLI SOCCER – SAMBENEDETTESE E RECLAMO SOCIETA’ SAMBENEDETTESE - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali e il reclamo proposto dalla società Sambenedettese in ordine alla regolarità della gara in oggetto - verificata la ritualità del gravame e la propria competenza o s s e r v a - emerge con incontestata chiarezza dagli atti ufficiali di gara, e segnatamente dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, che i sostenitori locali davano luogo prima durante ed al termine della gara al lancio di alcuni petardi, uno dei quali indirizzato senza conseguenze verso il settore avversario, di bottiglie di plastica semipiene senza colpire ed l’accensione di qualche fumogeno e bengala. - La tifoseria ospite veniva segnalata per l’esplosione di un petardo nel proprio settore senza alcuna conseguenza conosciuta. - Nei termini e con le modalità di rito la società Sambendettese calcio proponeva reclamo chiedendo che questo Giudice Sportivo deliberasse la sanzione sportiva della perdita dell’incontro a carico della società campana ed in via più gradata disponesse la ripetizione della gara. - A sostegno del gravame, la società reclamante faceva riferimento a presunti, pregressi comportamenti di dirigenti campani volti a “condizionare l’ambiente” e riferiva di un episodio di violenza verificatosi precedentemente all’arrivo della comitiva ospite all’impianto sportivo , tutto attribuibile ad un gruppo di sostenitori locali. - Di questi si diceva che in prossimità dello stadio avrebbero accerchiato il pullman nel contempo gridando minacce nei confronti della comitiva , altresì lanciando contro lo stesso diversi sassi e bottiglie. - Si sosteneva inoltre che il veicolo aveva riportato consistenti danni e che schegge di vetri infranti avevano colpito il Presidente della società ed un calciatore. - Tanto premesso la società reclamante rimarcava che i fatti descritti avevano provocato turbamento dei calciatori, deliberatamente intimoriti appena prima l’inizio dell’incontro; quando gli spettatori si rendevano protagonisti del lancio di numerosi petardi e “bombe carta”. - Si concludeva sottolineando quanto gli episodi avessero inciso sullo svolgimento della gara in conseguenza della asserita menomazione del potenziale psicofisico della compagine, impegnata in una gara di primario interesse. - Con propria memoria tempestivamente inoltrata la società Napoli Soccer contestava la fondatezza delle asserzioni formulate dalla reclamante, segnalando che nessun calciatore a questa riferibile aveva neppur mostrato fastidi o menomazioni, che dei fatti descritti nessun ufficiale di gara o addetto federale era stato messo a parte, che il calciatore che si diceva raggiunto da frammenti di vetro nulla aveva denunciato e si era regolarmente schierato in campo essendo risultato ordinariamente impegnato fino al termine nella partita. - Quanto all’esplosione dei petardi se ne segnalava la sicura ininfluenza posto che i fatti si erano verificati in zone lontane dal terreno di gioco e dai protagonisti della gara. - Concludeva la società partenopea sollecitando questo Giudice Sportivo a rigettare le richieste formulate con il proposto gravame. - Il quale deve ritenersi incontrovertibilmente privo di fondamento. - Giuste precise ed inderogabili disposizioni codicistiche, il Giudice Sportivo deve fare esclusivo riferimento agli atti ufficiali di gara tassativamente elencati nell’art. 31 del C.G.S. - Da essi emergono esclusivamente i fatti descritti nella prima parte di questo provvedimento, non risultando alcun altro evento che sia anche solo teoricamente valutabile ai fini e per gli effetti di cui all’art. 12 del C.G.S. - Nulla descrivono gli ufficiali di gara e gli altri addetti federali che possa avere prodotto effetti tali su singoli o sull’intera squadra marchigiana che possa lasciar ipotizzare un irregolare svolgimento della gara, ovvero condizioni psicofisiche compromesse da condotte di sicura rilevanza intimidatoria e violenta. - Neppure ai suddetti fini sono da considerare le esplosioni di petardi ed i lanci come sopra dettagliatamente descritti. - Quanto al calciatore Martini Franco che si assume “colpito” (ma non ferito) da qualche frammento di vetro, è sufficiente che si rimarchi come risulti dal referto arbitrale che è stato normalmente schierato, portando a termine l’intera gara. - Non sussistono, in definitiva, ragioni di sorta che possano giustificare l’accoglimento del gravame, dovendosi – per contro – sanzionare entrambe le società in ordine alle condotte rispettivamente attribuite ai propri sostenitori come in dispositivo - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di respingere il reclamo proposto dalla S.S.Sambendettese Calcio, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Napoli Soccer 2 – Sambenedettese 0 ). - di infliggere alla Società Napoli Soccer l’ammenda di € 3.200,00: - di infliggere alla Società Sambendettese l’ammenda di € 500,00. - La tassa va addebitata.
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