LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF FORLI’ RAVENNA DEL 29 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/2”
RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF FORLI’
RAVENNA DEL 29 MAGGIO 2005).
La società Ravenna Calcio S.r.l., in persona del suo legale
rappresentante, sig. Gianni Fabbri, ha proposto reclamo avverso la decisione
del 30 maggio 2005 con cui il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti
Serie C, visti gli atti relativi alla gara Forlì-Ravenna del 29 maggio 2005 e
valida per la fase Play-Off della Serie C/2 , ha sanzionato detta società con
3.000,00 euro di ammenda “perché propri sostenitori in campo avverso
lanciavano per reazione verso il settore occupato dalla tifoseria locale, alcune
bottigliette, senza conseguenze”.
La reclamante ritiene la sanzione particolarmente afflittiva, perché
“trattandosi di gara in campo avverso il potere di controllo e prevenzione del
comportamento della tifoseria da parte dei dirigenti del Ravenna Calcio è
pressoché nullo; tale compito è da ascrivere agli addetti della società
ospitante e alle forze dell’ordine preposte”. Si sottolinea, poi, che il lancio
delle bottigliette da parte dei sostenitori del Ravenna sia avvenuto in reazione
al lancio di bottigliette e asta di bandiera da parte dei sostenitori della squadra
di casa; e si evidenzia, infine, che la gara viene tradizionalmente classificata
come “derby” e che i lanci non hanno causato danni.
La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che sia meritevole di
maggiore considerazione l’attenuante della provocazione e la circostanza che
l’episodio di cui viene fatto debito alla società incolpata si è verificato in
campo avverso. Pertanto, si stima sanzione congrua quella di 2.500,00 euro
di ammenda.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b er a
di accogliere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l. riducendo la
sanzione a 2.500,00 euro di ammenda.
La tassa non va addebitata.
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