LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE “SERIE C/2” RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA 3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF SAN MARINO-CISCO LODIGIANI DEL 29 MAGGIO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.404/C del 15/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
“SERIE C/2”
RECLAMO SOCIETA’ SAN MARINO CALCIO S.R.L. AVVERSO AMMENDA
3.000,00 EURO (C.U. N.385/C DEL 30/5/2005 GARA PLAY-OFF SAN
MARINO-CISCO LODIGIANI DEL 29 MAGGIO 2005).
La società San Marino Calcio S.r.l. ha presentato, a mezzo del suo
rappresentante, sig. Werter Cornieti, reclamo avverso la delibera con la quale
il Giudice Sportivo ha comminato alla prefata società l’ammenda di 3.000,00
euro perché nel corso della gara San Marino-Cisco Lodigiani del 29 maggio
2005 i suoi sostenitori avevano lanciato quattro bengala accesi verso il
terreno di gioco, senza conseguenze.
La reclamante chiede la riduzione della sanzione per motivi che si
riportano testualmente:
«Il contesto generale dell’incontro, al quale hanno assistito 191 spettatori
paganti, è stato di assoluta correttezza, sia in campo che fuori, come risulta
da tutti gli atti ufficiali. Il lancio di fumogeni in oggetto è avvenuto in occasione
della segnatura di una rete della squadra di casa, con il solo intento di
festeggiare la marcatura. Il lancio in oggetto non ha comportato, ad ogni
modo, nè la sospensione nè la ritardata ripresa del gioco. L’impianto di gioco,
inoltre, è provvisto di pista di atletica, per cui i fumogeni sono ricaduti
all’interno della buca di sabbia per il salto in lungo, a distanza di almeno
dieci/dodici metri dal campo di gioco. Le zone prospicienti i settori riservati ai
tifosi (le due tribune laterali scoperte) sono state irrorate di acqua per tutta la
durata della gara, proprio per prevenire qualsiasi inconveniente legato
all’eventuale lancio di fumogeni. Dei quattro fumogeni lanciati, ancora, solo
due erano accesi, come risulta da attestazione della Gendarmeria di
Serravalle. Il personale addetto si è immediatamente attivato per spegnere i
fumogeni (senza che dovesse intervenire il servizio dei Vigili del Fuoco) e
invitare i tifosi a non ripetere analoghi lanci. Tale invito è stato positivamente
accolto, come dimostra il fatto che in occasione della seconda rete del San
Marino non è stato segnalato alcun lancio. Ricordiamo, inoltre, che la società
del San Marino Calcio non ha subito, durante questa stagione, alcun
provvedimento disciplinare, per cui risulta esente da ogni elemento di
recidività».
La Commissione, considerato che risultano provate le circostanze
rappresentate dalla società, e tenuto presente che nella sua relazione il
Collaboratore dell’Ufficio Indagini puntualizza l’assenza di danni e
l’inesistenza di pericolo per la sicurezza pubblica, ritiene che sia conforme a
giustizia ridurre l’ammenda a 2.000,00 euro.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo e per l’effetto riduce ad 2.000,00 euro l’ammenda a
carico della società San Marino S.r.l.-.
La tassa non va addebitata.
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