LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.405/C del 15/6/2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO Dl DARIO BONETTI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ CALCIO POTENZA, E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.405/C del 15/6/2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO
Dl DARIO BONETTI, ALLENATORE DELLA SOCIETA’ CALCIO POTENZA,
E DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA S.R.L.-.
A seguito della relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini
incaricato del controllo della gara Potenza-Taranto deI 10 aprile 2005 del
Campionato Serie C/2, il Procuratore Federale deferiva a questa
Commissione Disciplinare il sig. Dario Bonetti, allenatore della squadra
dell’A.S. Calcio Potenza S.r.l., e la menzionata società per rispondere: il primo
della violazione degli artt. 1 comma 1° e 17 comma 7° del Codice di Giustizia
Sportiva per avere posto in essere i comportamenti antiregolamentari dei quali
si dirà tra breve; la società a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.
2 comma 4° del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato.
Nella sua relazione il Collaboratore dell’Ufficio Indagini riferisce che il
Bonetti, benché squalificato, prima della gara deI 29 aprile 2005 si
intratteneva nello spazio antistante gli spogliatoi e poi entrava nei medesimi,
rimanendovi fino all’inizio della partita, per rientrarvi; infine, nell’intervallo tra il
primo ed il secondo tempo della gara.
Dopo la rituale contestazione, la società lucana ha fatto pervenire una
breve missiva nella quale si dice consapevole di non poter addurre argomenti
difensivi e si scusa “per la leggerezza” del tecnico e per “disattenzione” della
società.
All’odierna riunione è comparso solo il rappresentante della Procura
Federale, avvocato Federico Bagattini, che ha chiesto l’affermazione di
responsabilità dei deferiti e l’ammenda di 2.000,00 euro per l’allenatore e
3.000,00 euro per la società.
Pacifici i fatti, sussiste la violazione contestata, posto che l’art. 17
comma 7° deI C.G.S. interdice al tecnico colpito da squalifica il recinto di
giuoco e gli spogliatoi, e che l’indebita presenza si traduce in violazione dei
principi di lealtà, correttezza e probità che debbono caratterizzare il
comportamento di coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali.
Sanzione congrua è per il Bonetti quella di 2.000,00 euro di ammenda
e per la società, che risponde per responsabilità oggettiva, l’ammenda di
3.000,00 euro.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di sanzionare Dario Bonetti con ammenda di 2.000,00 euro e la società A.S.
Calcio Potenza S.r.l. con ammenda di 3.000,00 euro.
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