LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 6/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ORLANDO URBANO (C.U. N.27/C DEL 21/9/2004 GARA CITTADELLA-REGGIANA DEL 19 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.45/C del 6/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. REGGIANA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ORLANDO URBANO (C.U. N.27/C DEL 21/9/2004 GARA CITTADELLA-REGGIANA DEL 19 SETTEMBRE 2004). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Reggiana per richiedere la riduzione della sanzione. Sostiene che il fallo commesso dal proprio calciatore vada qualificato come intervento “perdi tempo” ma finalizzato a fermare l’azione di un avversario; pertanto trattandosi di “fallo di gioco” e non di un deliberato atto di violenza verso un avversario appare più equamente sanzionabile con una sola giornata di squalifica. Allo scopo di meglio definire la dinamica dei fatti la Commissione ha richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto. In tale sede il direttore di gara ha precisato che l’intervento del calciatore Urbano era finalizzato a “contrastare un calciatore avversario”: tale precisazione porta a giudicare plausibile la tesi difensiva tendente a qualificare come “fallo di gioco” l’intervento in esame. Pertanto, in considerazione della consolidata prassi sanzionatoria la Commissione ritiene più equa la sanzione di una giornata di squalifica. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C. Reggiana S.p.a. riducendo la squalifica al calciatore Orlando Urbano ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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