LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.46/C del 6/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE GALIZIA TESSERATO DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.46/C del 6/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA LEGA PROFESSIONISTI
SERIE C A CARICO DEL CALCIATORE SALVATORE GALIZIA
TESSERATO DELLA SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A.-.
A seguito di deferimento effettuato dal Presidente della Lega
Professionisti Serie C, si contesta al calciatore Salvatore Galizia, tesserato
per la società Teramo Calcio S.p.a., la violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.
in relazione all’art. 40 delle N.O.I.F., per aver sottoscritto nella corrente
stagione sportiva e in data 21 maggio 2004 altro tesseramento per la società
S.S. Calcio Giugliano S.r.l., pur essendo tesserato per la società Teramo
Calcio S.p.a. in data 17 maggio 2004.
Il calciatore ha fatto pervenire memoria scritta, con la quale si chiede,
in principalità, il proscioglimento per insussistenza del fatto per i motivi
illustrati anche nel corso della riunione, alla quale hanno preso parte il deferito
ed il suo difensore, avv. Mattia Grassani.
Premesso che il 20 aprile 2004 il Galizia stipulava con la S.S. Giugliano
Calcio S.r.l. contratto preliminare di prestazione sportiva, depositato solo il 21
maggio, e cioè quattro giorni dopo il deposito, da parte della società Teramo
Calcio S.p.a., di altro contratto preliminare sottoscritto dallo stesso Galizia il
17 maggio 2004, la linea difensiva fa leva sull’art. 3, comma 1, dell’Accordo
Collettivo tra calciatori professionisti e società sportive, che così recita: “La
società ha l’obbligo di depositare, dandone comunicazione contestuale al
calciatore, entro cinque giorni dalla stipula, salvo il rispetto del primo termine
utile previsto per il deposito, il contratto in triplice esemplare presso la Lega
competente per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 4 della legge 23
marzo 1981 n. 91. Qualora la società non vi provveda, il deposito può essere
effettuato dal calciatore entro sessanta giorni dal giorno della stipula”.
Sostiene il calciatore che il mancato deposito nel termine da parte della
società e la mancata utilizzazione del termine più lungo da parte sua gli
avevano fatto ritenere che il primo contratto fosse privo di effetti e che quindi
fosse possibile e corretto stipulare un nuovo contratto, stante la nullità di
quello precedente.
Nullità che deriva, secondo l’interessato, anche dal fatto che il contratto
del 20 aprile con la S.S. Giugliano Calcio S.r.l. è stato stipulato in epoca non
consentita, secondo quanto si ricava dal combinato disposto dell’art. 105,
commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dei Comunicati Ufficiali n. 168/A del 30 aprile
2004 e n. 180 del 3 maggio 2004, che consentono non solo di depositare ma
anche di stipulare accordi preliminari a cominciare dal 17 maggio e sino al 30
giugno (sempre del 2004).
Osserva la Commissione che la norma dell’Accordo Collettivo non
assegna ai due termini il carattere della essenzialità e che, comunque, le
argomentazioni di diritto, comprese quelle sull’art. 105 N.O.I.F., non possono
far velo al fatto che nella sostanza il Galizia ha sottoscritto due contratti, così
venendo meno al principio della correttezza morale e materiale che il
tesserato deve osservare anche nei rapporti di natura economica.
In accoglimento della richiesta subordinata, si stima sanzione adeguata
quella dell’ammenda di 500,00 euro.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di infliggere al calciatore Galizia Salvatore (Teramo Calcio S.p.a.) 500,00 euro
di ammenda.
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