LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO DI BARI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA CHIETI-FERMANA DEL 26 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ CALCIO CHIETI S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE FRANCESCO DI BARI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA CHIETI-FERMANA DEL 26 SETTEMBRE 2004). Con la delibera indicate in epigrafe, il Giudice Sortivo ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore del Chieti, Francesco Di Bari, “per comportamento offensivo verso l’arbitro”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere la riduzione della sanzione. Ha dedotto a sostegno del gravame che il calciatore, ritenendosi oggetto per ben due volte di decisioni errate, avrebbe avanzato la propria lamentela con una frase irriguardosa scevra da intenti offensivi. All’esito della odierna riunione rileva la Commissione che dal referto di gara e dal supplemento confermativo risulta che il Di Bari, alla notifica del provvedimento di ammonizione, ha proferito la seguente frase “arbitro che c… . fai, vai a fare in c… ”. Alla stregua delle acquisizioni ufficiali, considerata l’univocità offensiva della frase pronunciata dal calciatore, non sussistono validi motivi per censurare la delibera impugnata, sia sotto il profilo della responsabilità, che risulta evidente, sia sotto il profilo della sanzione, perequata rispetto alla generalità di decisioni analoghe. Si impone, quindi, la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Calcio Chieti S.p.a. -. La tassa va addebitata.
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