LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ROBERTO CHIANCONE (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA SPAL-MARTINA DEL 26 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ROBERTO CHIANCONE (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA SPAL-MARTINA DEL 26 SETTEMBRE 2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per due gare effettive all’allenatore dell’ A.C. Martina, Roberto Chiancone, “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara al termine dell’incontro”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame ha dedotto che la frase incriminata, scevra da intenti offensivi e minacciosi nei riguardi degli ufficiali di gara, andrebbe inquadrata nella fattispecie della protesta irriguardosa, sanzionabile con un solo turno di squalifica. Ritiene la Commissione che le odierne acquisizioni processuali smentiscano l’assunto della reclamante ed ostino, quindi, a soluzioni diverse da quelle addotte dal primo giudice. Dal referto di gara, integralmente confermato in sede di supplemento, risulta che al termine dell’incontro il Chiancone si è avvicinato ad uno degli assistenti arbitrali e gli ha detto “ci avete fischiato contro tutta la partita, vi aspetto a Martina; diglielo pure all’arbitro e a quell’altro assistente”, pronunciando contestualmente espressioni univocamente offensive. Alla stregua di tali risultanze resta smentita la tesi della protesta irriguardosa, considerata sia la palese minaccia (“vi aspetto a Martina”) sia le espressioni chiaramente offensive (“pezzo di m… ., latrina”) pronunciate dal Chiancone all’indirizzo dell’ufficiale di gara. Poiché la sanzione addotta dal primo giudice è adeguata, si impone la reiezione del gravame e l’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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