LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTTIVE CALCIATORE CRISTIAN BERGER (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA IVREA-BIELLESE DEL 26 SETTEMBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ A.S. BIELLESE 1902 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA
DUE GARE EFFETTTIVE CALCIATORE CRISTIAN BERGER (C.U. N.32/C
DEL 28/9/2004 GARA IVREA-BIELLESE DEL 26 SETTEMBRE 2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare effettive al calciatore Cristian Berger della Biellese
”per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società al fine di ottenere la
riduzione della squalifica; a sostegno del gravame ha dedotto che il calciatore
avrebbe solo tentato di allontanare l’antagonista con le mani, senza
assolutamente colpirlo.
All’esito dell’odierna riunione si osserva che dal referto di gara,
integralmente confermato in sede di supplemento, emerge che il Berger al 10°
del secondo tempo ha reagito ad un fallo subito colpendo l’avversario
responsabile con una testata al volto.
Le risultanze ufficiali smentiscono decisamente l’assunto difensivo, per
cui è da ritenere pienamente provato l’addebito, formulato dal primo giudice,
di atto di violenza a gioco fermo, fattispecie che è stata correttamente punita
con due turni di squalifica, secondo il consueto parametro sanzionatorio
addotto da questa Commissione.
Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.S. Biellese 1902 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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