LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE BORDACCONI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA RAVENNA-FORLI’ DEL 26 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ RAVENNA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANIELE BORDACCONI (C.U. N.32/C DEL 28/9/2004 GARA RAVENNA-FORLI’ DEL 26 SETTEMBRE 2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare effettive al calciatore Daniele Bordacconi del Ravenna “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale (r.A.A)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società per ottenere la riduzione della squalifica. A sostegno del gravame ha dedotto che il Bordacconi, subita ad opera del suo avversario una gomitata al volto purtroppo non rilevata dall’arbitro, rientrato sul terreno dopo la medicazione, avrebbe pronunciato la frase incriminata non all’indirizzo dell’ufficiale di gara, bensì con riferimento all’antagonista responsabile della gomitata. Il rappresentante della società, nonché il tesserato, comparsi al procedimento, hanno insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. Risulta dal referto di gara, integralmente confermato in sede di supplemento, che al 34° del primo tempo dopo le medicazioni il Bordacconi, lungo la linea laterale, si è rivolto all’assistente arbitrale dicendogli “sei una testa di c… ., bastardo, pezzo di m… .“. Ritiene la Commissione che la decisione del primo giudice debba essere confermata, non consentendo le risultanze degli atti ufficiali una diversa pronuncia. E’ da escludere che il Bordacconi intendesse rivolgere la frase incriminata all’avversario autore della gomitata, in quanto il tenore letterale della frase, ed in particolare il “sei”, dimostra all’evidenza come il destinatario della frase suddetta fosse il vicino ufficiale di gara. Da tali risultanze non può non scaturire la reiezione del reclamo, attesa la congruità della punizione, irrogata dal Giudice Sportivo in sintonia con il consueto parametro sanzionatorio adottato per le offese agli ufficiali di gara. Alla reiezione del reclamo segue l’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Ravenna Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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