LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI GENNARO MARASCO E GIOVANNI IGOR MARZIANO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FAUSTO SILIPO (C.U. N.39/C DEL 30/9/2004 GARA PRO VASTOROSETANA DEL 29 SETTEMBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.55/C del 13/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ F.C. PRO VASTO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICHE DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORI GENNARO MARASCO E GIOVANNI IGOR MARZIANO E SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FAUSTO SILIPO (C.U. N.39/C DEL 30/9/2004 GARA PRO VASTOROSETANA DEL 29 SETTEMBRE 2004). Sulla scorta degli atti ufficiali della partita Pro Vasto-Rosetana, disputata a Vasto il 29.9.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare ai seguenti tesserati della società vastese: 1) all’allenatore Fausto Silipo “per comportamento offensivo verso un assistente arbitrale al termine della gara (r.A.A)”; 2) al calciatore Igor Giovanni Marziano “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A)” 3) al calciatore Gennaro Marasco “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo (r.A.A)”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Pro Vasto al fine di ottenere: 1) quanto all’allenatore Silipo, in tesi la sostituzione della squalifica con una sanzione pecuniaria e in ipotesi la riduzione della squalifica a una gara, non potendosi ritenere nel contesto offensivo il comportamento del suddetto; 2) quanto al calciatore Marziano, la riduzione della squalifica ad una sola gara, non potendosi il gesto di modesta entità qualificare atto di violenza e dovendosi ritenere lo stesso presumibilmente causato da una provocazione dell’avversario; 3) quanto al calciatore Marasco, la riduzione della squalifica a un solo turno, in quanto l’assenza nell’antagonista di conseguenze fisiche dimostra come si sia trattato solo di un gesto eclatante e plateale. La reclamante ha supportato le suddette richieste richiamando numerosi precedenti disciplinari. Al procedimento odierno il difensore della società ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. Preliminarmente si osserva che in sede di quantificazione della sanzione non si possono istituire raffronti con altri casi, avendo ogni vicenda disciplinare lineamenti soggettivi ed oggettivi peculiari che non consentono comparazione. Ciò premesso, partitamente si osserva: 1) La difesa prospettata dalla società per l’allenatore Silipo é infondata. Risulta dal referto di gara che al termine della partita il Silipo ad alta voce ha rivolto all’assistente arbitrale la frase “sei un somaro, dovevi segnalare il fuorigioco, somaro”. Orbene, non é assolutamente sostenibile l’assunto del difensore che attribuisce al termine “somaro” un significato di mero stimolo a fare meglio, in quanto detto termine qualifica il destinatario come persona incompetente e ignorante, costituendo, quindi, quell’offesa all’ufficiale di gara che il primo giudice ha addebitato giustamente all’allenatore, punendola con il consueto parametro sanzionatorio di due turni di squalifica. 2) Anche la difesa prospettata per il calciatore Marziano é infondata. Dal referto di gara emerge che al 50° del secondo tempo il Marziano ha colpito con una “manata” al volto un avversario, per cui non é contestabile che sia stato compiuto da parte del calciatore quell’atto di violenza che il Giudice Sportivo ha correttamente ravvisato e congruamente punito con due turni di squalifica, secondo il consueto parametro sanzionatorio adottato da quest’organo disciplinare per gli atti di violenza consumati a gioco fermo. 3) Destituita di fondamento é pure la tesi difensiva spiegata per il Marasco, che pretende di derubricare l’addebito con la duplice motivazione che si sarebbe trattato di un atto plateale ed eclatante senza conseguenze fisiche e che lo stesso sarebbe stato verosimilmente originato da provocazione avversaria. Dal referto di gara risulta che al 50° del secondo tempo il calciatore ha attinto un avversario con un calcio al ventre, ponendo in essere un atto di violenza vero e proprio che non può essere derubricato, come vorrebbe la parte reclamante, e che va sanzionato con due giornate di squalifica in quanto consumato a gioco fermo. Ne consegue che il reclamo della società F.C. Pro Vasto S.r.l. deve essere respinto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società F.C. Pro Vasto S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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