LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.60/TB del 30/3/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE CICOLANI ED AMMENDA 600,00 EURO (C.U. N.52/TB DEL 16/3/2005 GARA MONTEROTONDO-FRASCATI DEL 13 MARZO 2005).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.60/TB del 30/3/2005
C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO SOCIETA’ A.S.D. FRASCATI CALCIO AVVERSO SQUALIFICA
QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE MICHELE CICOLANI ED
AMMENDA 600,00 EURO (C.U. N.52/TB DEL 16/3/2005 GARA
MONTEROTONDO-FRASCATI DEL 13 MARZO 2005).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per quattro gare al calciatore Michele Cicolani del Frascati Calcio
“perché nella rissa generale al termine della gara colpiva ripetutamente con
pugni alcuni avversari ed uno con una violenta testata al volto” ed ha irrogato
l’ammenda di 600,00 euro alla società Frascati Calcio “perché al termine della
gara calciatori non identificati perché privi della tenuta di gioco provocavano
una violenta rissa con i calciatori avversari, rissa alla quale poneva termine il
pronto intervento di alcuni dirigenti e tesserati di entrambe le squadre e le
forze dell’ordine”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo il Frascati Calcio al fine di
ottenere la riduzione della squalifica del calciatore e la decurtazione
dell’ammenda. Quanto al calciatore ha dedotto che l’episodio sarebbe
scaturito dalla aggressione operata dai calciatori del Monterotondo ed in
primis da Simone Di Paolo, i quali unitamente ad estranei avrebbero colpito
con ogni mezzo fisico i calciatori frascatani, causando una comprensibile
condizione di paura e di autodifesa; ha sostenuto quindi che in tale contesto il
Cicolani si sarebbe limitato a contenere i colpi degli aggressori per tutelare la
propria integrità fisica ed ha affermato che la testata inferta all’avversario
sarebbe avvenuta mentre il tesserato si divincolava dagli energumeni per
sfuggire ai colpi più feroci; ha infine dedotto che la incompleta refertazione
degli ufficiali di gara sarebbe derivata dalla preoccupazione degli stessi di
guadagnare subito gli spogliatoi. Quanto all’ammenda ha sostenuto che la
stessa, valutata nel contesto già evidenziato, sarebbe troppo penalizzante,
non tenendo conto sia del carattere difensivistico della condotta dei propri
calciatori, sia della condotta fattiva dei propri dirigenti, che hanno consentito di
porre fine ai tumulti, sia della assenza di danni fisici per i calciatori del
Monterotondo.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
debba essere accolto.
Quanto alla squalifica del Cicolani, il referto di gara arbitrale conferma
in linea di massima l’assunto difensivo della società reclamante, ponendo
all’origine della rissa la aggressione operata dai tesserati del Monterotondo e
in particolare dal calciatore Di Paolo: ciò dimostra in modo chiaro, come
deduce la reclamante, l’intento di autodifesa dei calciatori del Frascati e quindi
la minor gravità del comportamento del Cicolani, unico calciatore frascatano
identificato dall’arbitro. Alla stregua di tali risultanze appare di giustizia ridurre
a due gare la squalifica del suddetto calciatore.
Quanto alla ammenda irrogata dal primo giudice alla società, si ritiene
che la stessa non tenga conto della fattiva condotta dei dirigenti, della natura
difensivistica della condotta dei calciatori del Frascati e della assenza di danni
fisici, per cui pare corretto ridurre l’ammenda stessa a 200,00 euro.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo della società A.S.D. Frascati Calcio riducendo a due
gare effettive la squalifica al calciatore Michele Cicolani e riducendo
l’ammenda inflitta alla società a 200,00 euro.
La tassa non va addebitata.
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