LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GENNARO VOLPE (C.U. N.44/C DEL 5/10/2004 GARA MANTOVA-SANGIOVANNESE DEL 3 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MANTOVA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE GENNARO VOLPE (C.U. N.44/C DEL 5/10/2004 GARA MANTOVA-SANGIOVANNESE DEL 3 OTTOBRE 2004). Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale ha inflitto la squalifica di due gare al calciatore Gennaro Volpe per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, ha presentato ricorso l’A.C. Mantova sostenendo che quanto messo in atto da detto calciatore non era un atto di violenza, non avendo colpito con uno schiaffo l’avversario, per come riportato dall'arbitro, ma avendolo solo spinto. La Commissione ha richiesto all’arbitro un supplemento di rapporto per meglio accertare le modalità dei fatti e se in concreto il calciatore Gennaro Volpe avesse commesso atti qualificabili come “violenti”. Nel supplemento, l’arbitro ribadisce chiaramente ed in modo inequivocabile che il calciatore Volpe ha colpito l’avversario con “una manata al viso” . Essendo questi i fatti, quanto commesso dal Volpe non può che essere qualificato, per come rettamente ha fatto il Giudice Sportivo, come atto di violenza. Proporzionata è pertanto la sanzione. Il reclamo va quindi respinto. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Mantova S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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