LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE ANTONIO CABRINI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004) PROCEDURA D’URGENZA.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ PISA CALCIO S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE ALLENATORE ANTONIO CABRINI (C.U. N.53/C DEL
12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004) PROCEDURA
D’URGENZA.
Avverso il provvedimento in epigrafe indicato ha presentato reclamo la
società Pisa e l’allenatore Antonio Cabrini sostenendo che questi “non ha
proferito alcuna offesa verso l’arbitro e che l’espulsione era un’autoespulsione
dovuta ad una personale scelta di protesta". Nel ricorso si chiede inoltre di
avere un confronto con l’arbitro e che la Commissione visioni la video
cassetta con la registrazione dell’episodio”.
Nell’odierna riunione è presente il Cabrini e l’avvocato Antonio Cariello
che lo assiste.
Il Cabrini ribadisce quanto riportato nel ricorso ed esclude di aver pronunciato
frasi offensive nei confronti dell’arbitro.
L’avvocato Cariello pur riconoscendo il valore di fede privilegiata che il Codice
di Giustizia Sportiva assegna al rapporto arbitrale richiama quella che, a suo
parere, è una incongruenza. “L’assistente che operava vicino alla panchina
non ha segnalato nulla nel suo rapporto”.
Rileva questa Commissione per come sancito dall’art 30.4 del Codice
di Giustizia Sportiva il confronto arbitro-reclamante non è ammesso e che la
prova televisiva non può essere ammessa in questa fattispecie. Per quanto
riguarda l’altra obiezione sollevata dall’avvocato Cariello si fa rilevare che non
è anomalo che l’assistente non abbia segnalato nulla nel suo rapporto.
Le disposizioni ufficiali F.I.G.C. prevedono che l’assistente deve segnalare le
cose che sono sfuggite all’arbitro e non quelle che sono state direttamente
controllate dall’arbitro stesso.
La Commissione ha pure richiesto un supplemento di rapporto
all’arbitro che ha confermato le offese ricevute dal Cabrini e dettagliatamente
indicate e nel rapporto e nel supplemento.
Considerata la particolare privilegiata valenza attribuita al rapporto
dell’arbitro, ex art.31 comma a) C.G.S., quanto riportato nel rapporto e nel
supplemento non può essere neutralizzato dalla versione di parte.
Il comportamento del Cabrini è stato esattamente qualificato dal Giudice
Sportivo come “offensivo verso l’arbitro” e conformemente al metro usato in
analoghe fattispecie, sanzionato con la squalifica per due gare.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Pisa Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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