LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE PIERLUIGI FROSIO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA ANCONA-GUBBIO DEL 10 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. ANCONA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA ALLENATORE PIERLUIGI FROSIO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA ANCONA-GUBBIO DEL 10 OTTOBRE 2004). Per comportamento irriguardoso verso l’arbitro durante la gara il Giudice Sportivo ha squalificato l’allenatore Pierluigi Frosio della società A.C. Ancona. Per ottenere la riduzione della sanzione ha proposto reclamo la società confermando la pronuncia dell’epiteto da parte dell’allenatore sostenendo però che non era rivolta all’arbitro ma ad un suo collaboratore. Osserva la Commissione che l’arbitro nel proprio rapporto ha riferito che il Frosio, nonostante i precedenti richiami, urlava una frase di contenuto indiscutibilmente irriguardoso. Rilevato che risulta assolutamente indifferente ai fini sanzionatori che la frase pronunciata dal Frosio fosse diretta all’assistente anziché all’arbitro e considerato che la sanzione è adeguata all’infrazione disciplinare commessa delibera la reiezione del reclamo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Ancona S.p.a. . La tassa va addebitata.
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