LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO CALCIATORE SERGIO DI CORCIA (F.C. PRO VASTO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.44/C DEL 5/10/2004 GARA MORRO D’ORO-PRO VASTO DEL 3 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.63/C del 20/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO CALCIATORE SERGIO DI CORCIA (F.C. PRO VASTO S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE (C.U. N.44/C DEL 5/10/2004 GARA MORRO D’ORO-PRO VASTO DEL 3 OTTOBRE 2004). Riferisce l’assistente arbitrale nel proprio rapporto che al 45° del primo tempo della gara Morro D’oro-Pro Vasto giocata il 3.10.04 il calciatore Sergio Di Corcia (F.C. Pro Vasto S.r.l.) veniva espulso su sua segnalazione “in quanto saltava a piedi uniti e a palla lontano sulla schiena di un avversario che in quel momento era a terra per un intervento di gioco”. Per questa infrazione disciplinare, considerata come “atto di particolare violenza verso un avversario che si trovava a terra dopo un contrasto di gioco”, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore Sergio Di Corcia la sanzione della squalifica per quattro gare effettive. Nel supplemento richiesto ed acquisito in questa sede l’assistente arbitrale che ha rilevato l’episodio ha precisato che “la condotta violenta avvenne sul difensore con pallone appena allontanato dallo stesso per un normale intervento e che il difensore colpito era caduto da solo sbilanciandosi a terra per il suddetto intervento di gioco”. Per ottenere una riduzione della sanzione ha proposto reclamo il calciatore Di Corcia. Sostiene di essere saltato per colpire la palla di testa durante un normale contrasto di gioco e, nel ricadere a terra, di aver calpestato un braccio del proprio avversario senza provocare menomazioni fisiche tali da impedirgli di partecipare in seguito alla gara. Aggiunge che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Commissione il fatto non può perciò essere qualificato come di “particolare violenza” e, secondo il metro sanzionatorio normalmente adottato in simili casi, la sanzione deve essere ridotta ad una gara di squalifica. Intervenuto al dibattimento con un proprio rappresentante, ha insistito per l’accoglimento del reclamo. Osserva la Commissione che al fatto addebitato al calciatore (“saltava a piedi uniti sulla schiena di un avversario”) è conferita certezza dalle risultanze degli atti ufficiali e che perciò non può trovare accoglimento la tesi del reclamante secondo il quale l’episodio sarebbe avvenuto del tutto accidentalmente e durante lo svolgimento di un’azione di gioco senza conseguenze per il colpito. Serve poi precisare che, indipendentemente dalla distanza dal pallone o dall’azione, il gesto compiuto da un calciatore può considerarsi in azione di gioco esclusivamente quando esso possa esservi in qualche modo funzionalmente correlato mentre, qualora non si riesca ad individuare un qualsivoglia rapporto, se ne deve accertare l’estraneità. Nella specie pare indubbio che all’evento del quale il calciatore Di Corcia è stato protagonista (“saltava a piedi uniti sulla schiena di un avversario”) e ad ogni altro consimile non possa essere riconosciuta alcuna relazione, in particolare, con l’azione di gioco comunque ne sia descritto lo svolgimento e, in generale, con il gioco del calcio al quale è e deve rimanere assolutamente estraneo e merita perciò di essere valutato come atto di gratuita e sguaiata violenza indipendentemente dalla gravità delle conseguenze arrecate all’antagonista colpito e come tale deve essere sanzionato. Risulta pertanto non accoglibile la tesi difensiva sostenuta dal calciatore Sergio Di Corcia il cui reclamo può però essere parzialmente accolto soltanto in punto di entità della sanzione che deve essere perciò ridotta nei termini indicati in dispositivo. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Sergio Di Corcia (F.C. Pro Vasto S.r.l.) riducendo la squalifica a tre gare effettive. La tassa non va addebitata.
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