LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.65/TB del 7/4/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MANTOVA – CREMONESE DEL 25 MARZO 2005 E RECLAMO SOCIETA’ MANTOVA (Com. Uff. n. 58/TB del 30.3.2005)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.65/TB del 7/4/2005 C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E “ D. B E R R E T T I “ DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO GARA MANTOVA – CREMONESE DEL 25 MARZO 2005 E RECLAMO SOCIETA’ MANTOVA (Com. Uff. n. 58/TB del 30.3.2005) - Il Giudice Sportivo, - letti gli atti ufficiali nonchè il reclamo proposto dalla società Mantova in ordine alla regolarità della gara in oggetto, - verificata la propria competenza, o s s e r v a - risulta da rapporto arbitrale che la società Cremonese ha fatto partecipare alla gara indicata in oggetto in violazione dell’art. 5/b del Campionato “D. Berretti” tre calciatori fuori quota nati negli anni 1983 – 1984 anzichè due come previsto dal citato articolo. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Cremonese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Mantova. - La tassa non va addebitata.
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