LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO CALCIATORE RICCARDO BETTINI (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO CALCIATORE RICCARDO BETTINI (PISA CALCIO S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PISA-SPEZIA DELL’11 OTTOBRE 2004). Deliberando sulla gara Pisa-Spezia disputata l’11.10.2004 il Giudice Sportivo ha irrogato la squalifica per tre turni, di cui uno per doppia ammonizione, al calciatore Riccardo Bettini del Pisa perché “espulso per doppia ammonizione, al termine della gara rivolgeva frasi offensive all’arbitro”. Contro tale delibera ha proposto reclamo il tesserato, chiedendo in principalità la revoca della squalifica per due turni, non avendo egli pronunciato frasi offensive all’arbitro, e in subordine la riduzione della squalifica a due soli turni per il cumulo dovuto a contestualità fra la corretta squalifica per una giornata irrogatagli per la doppia ammonizione e quella per due giornate inflittagli per offese all’arbitro, a suo dire pronunciate da altro soggetto. Comparso all’odierno procedimento, il calciatore ha insistito per l’accoglimento delle sue richieste, ribadendone le motivazioni. Dal referto di gara risulta che il Bettini, già espulso per doppia ammonizione al 51° deI secondo tempo, ha raggiunto al termine della partita il direttore di gara nel sottopassaggio e l’ha insultato urlandogli “sei un pezzo di m...., ti dovresti vergognare bastardo, é incredibile che gente come te vada in giro, pezzo di m....”. In sede di supplemento l’arbitro ha integralmente confermato il referto, dichiarandosi certo della identificazione dell’autore delle offese. Ritiene la Commissione che le risultanze ufficiali ostino all’accoglimento di tutte le richieste formulate dal ricorrente. Prescindendo dalla squalifica per una sola gara per doppia ammonizione, dal Bettini ritenuta giusta, non può essere accolto l’assunto di tesi di revoca dei due turni di squalifica, in quanto l’arbitro si é dichiarato certo dell’identificazione dell’autore delle frasi offensive, smentendo che altro soggetto le abbia pronunciate, e non può essere del pari accolto l’assunto subordinato, in quanto difetta la asserita contestualità fra la espulsione e la pronuncia delle frasi offensive all’indirizzo dell’ufficiale di gara. Si impone quindi la reiezione del reclamo con l’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo del calciatore Riccardo Bettini (Pisa Calcio S.p.a.). La tassa va addebitata.
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