LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PAOLO AGOSTINI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA CHIETI-GIULIANOVA DEL 10 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ GIULIANOVA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE PAOLO AGOSTINI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA CHIETI-GIULIANOVA DEL 10 OTTOBRE 2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Paolo Agostini del Giulianova “perché a gioco fermo scagliava il pallone sul viso di un avversario procurandogli forte momentaneo dolore”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Giulianova alfine di ottenere la riduzione della squalifica ad una sola gara. Ha dedotto a sostegno del gravame che la sanzione sarebbe eccessiva in quanto il gesto istintivo compiuto dall’Agostini, che avrebbe colpito sulla spalla e non sul viso l’antagonista, non si dovrebbe considerare atto di violenza, dato che il tesserato colpito non sarebbe caduto, non avrebbe riportato alcuna lesione, non sarebbe stato sottoposto ad intervento dei sanitari, avrebbe ripreso l’incontro portandolo a termine. Quanto alla prospettazione del referto circa il forte momentaneo dolore patito dal calciatore colpito, si tratterebbe di valutazione soggettiva del fatto esclusa dal principio di insindacabilità degli atti ufficiali da parte degli organi della disciplina sportiva. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che le risultanze degli atti impongano la reiezione del reclamo. L’assunto della insindacabilità degli atti ufficiali limitatamente alla descrizione dei fatti é principio sempre affermato dagli organi della disciplina sportiva, senonché non si può negare che nella specie la valutazione prospettata dal direttore di gara appare di poco momento, riflettendo una lecita valutazione fatta sul campo circa le conseguenze percepibili de vìsu dall’arbitro, e cioé la sensazione di un forte, seppure momentaneo, dolore, che non può non essere considerato conseguenza di un vero e proprio atto di violenza. Ciò posto, pare alla Commissione che si imponga il rigetto del reclamo, cui segue l’addebito della tassa. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Giulianova Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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