LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DOMENICO CREANZA (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA MARTINA-FERMANA DEL 10 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.C. MARTINA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DOMENICO CREANZA (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA MARTINA-FERMANA DEL 10 OTTOBRE 2004). Sulla scorta degli atti ufficiali della gara Martina-Fermaria disputata il 10.10.2004, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Domenico Creanza della A.C.Martina “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società A.C.Martina al fine di ottenere la riduzione della squalifica ad una gara. A sostegno del gravame ha dedotto che non avrebbe commesso atto di violenza in danno del suo avversario Alessandro Smerilli, ma si sarebbe limitato a dargli una manata finalizzata ad allontanarlo onde proseguire il gioco, realizzando la rimessa laterale decretata dall’arbitro in suo favore; ha dedotto poi che dal gesto del Creanza non sarebbe derivato il benché minimo danno al colpito, per cui la fattispecie ricorrente sarebbe quella della semplice condotta scorretta, che é sempre punita con un solo turno di squalifica, ed ha infine aggiunto che il Creanza, per essere la sua espulsione avvenuta al 28° deI primo tempo, avrebbe già praticamente scontato una giornata di squalifica. All’esito dell’odierna riunione, si osserva preliminarmente che la tesi del turno di squalifica già scontato in gara é infondata, non potendosi nel computo dei turni irrogati annoverare la frazione di gara originata dalla anticipata espulsione, ciò a prescindere dalla durata della frazione stessa. Ciò premesso, pare però alla Commissione che il reclamo debba essere accolto, in quanto risulta fondato l’assunto di sussumere la fattispecie nel genus della condotta scorretta, evidenziata da un lato dall’assenza di ogni conseguenza fisica nel calciatore colpito, circostanza che conflitta il concetto di violenza, e dall’altro dalla particolare natura del gesto compiuto, apparendo la manata, siccome finalizzata ad allontanare l’antagonista, un atto, quanto meno, equivoco in punto di dolo a ledere. Per le decisive, seppur sintetiche, osservazioni sopra svolte, la squalifica inflitta al Creanza dal primo giudice deve essere ridotta ad una sola gara, secondo il parametro sempre adottato da questa Commissione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo della società A.C. Martina S.r.l. riducendo la squalifica al calciatore Domenico Creanza ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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