LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA DI 3.000,00 EURO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PADOVA-FOGGIA DEL 10 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO AMMENDA DI 3.000,00 EURO (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA PADOVA-FOGGIA DEL 10 OTTOBRE 2004). Sanzionata con l’ammenda di 3.000,00 euro “per avere indirizzato verso i tifosi ospiti cori contenenti espressioni chiaramente indicative di discriminazione razziale”, la società Calcio Padova ha proposto reclamo contro la relativa delibera invocando in principalità la revoca della ammenda e in subordine la riduzione della stessa. Ha dedotto a sostegno del gravame che l’espressione “terroni’ rivolta ai sostenitori del Foggia in occasione della partita Padova-Foggia disputata il 10.10.2004 avrebbe un contenuto non razzista e sarebbe soltanto offensiva per la opposta tifoseria. Nessuno è comparso al procedimento odierno. All’esito dell’odierno dibattito, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dalla consultazione di qualsiasi vocabolario risulta che il termine in questione, e cioé “terrone”, è espressione dispregiativa per qualificare gli abitanti del meridione, per cui non é contestabile che rappresenti una chiara discriminazione territoriale che é punibile ai sensi dell’ art.10 comma 5° del Codice di Giustizia Sportivo con l’ammenda da 3.000,00 a 50.000,00 euro. Ne consegue che nella specie appare inaccogllbile sia la richiesta principale di revoca della sanzione pecuniaria, dato il contenuto di discriminazione territoriale della espressione in questione, sia la richiesta subordinata di riduzione della ammenda, apparendo la stessa erogata nella misura edittale minima Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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