LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.31/A COMMA C) DEL C.G.S. E AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE EDOARDO CATINALI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA TERAMO-BENEVENTO DEL 10 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/1 "
RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA
5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.31/A COMMA C) DEL
C.G.S. E AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE
CALCIATORE EDOARDO CATINALI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA
TERAMO-BENEVENTO DEL 10 OTTOBRE 2004).
Alla luce degli atti ufficiali relativi alla gara Teramo-Benevento,
disputata a Teramo il 10.10.2004 e conclusa col punteggio di O a 1 in favore
del Teramo, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al
calciatore del Teramo Edoardo Catinali per atto di particolare violenza “perché
a gioco fermo colpiva con due calci alla schiena un avversario che era disteso
in terra, circondato da altri avversari, e che teneva le mani sul viso in segno di
difesa (r.A.A.)”. Con la medesima delibera, il Giudice Sportivo ha irrogato
l’ammenda di 5.000,00 euro con lettera di diffida al Teramo Calcio “per
ripetuto lancio di sigarette accese contro un assistente, che non veniva
colpito, essendo invece attinto da numerosi sputi sulle spalle e al viso, e
bersagliato con il lancio di numerose monetine, che non lo colpivano; per la
indebita presenza all’interno del recinto di gioco, ascrivibile a colpa della
società, di persona che qualificandosi come dirigente prima non ottemperava
all’ordine di allontanarsi e a fine gara urlava all’arbitro frasi offensive; nella
stessa occasione altro individuo non potuto identificare, indebitamente
presente negli spogliatoi, qualificandosi presidente della società assumeva un
atteggiamento prolungato minaccioso nei confronti dell’arbitro, che tentava di
aggredire venendone impedito dalla forza pubblica, e gridava contro la terna
continue e volgari espressioni ingiuriose, persistendo in tale atteggiamento
offensivo mentre la terna sostava negli spogliatoi; l’arbitro era anche fatto
oggetto, mentre abbandonava l’impianto sportivo, di ingiurie da parte di alcuni
esagitati”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Teramo Calcio per
ottenere la riduzione a due turni della squalifica inflitta al calciatore Catinali e
la riduzione della ammenda inflitta alla società, ritenuta troppo afflittiva, a
quella più tenue di 1.500,00 euro, con revoca della lettera di diffida. Quanto al
tesserato ha sostenuto, richiamando numerose precedenti delibere di questo
organo disciplinare, che non sussisterebbe il contestato atto di particolare
violenza di cui all’art. 14 co.1° lett.f) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto
il calciatore colpito avrebbe ripreso regolarmente il gioco senza l’intervento dei
sanitari e senza presentare menomazioni fisiche apprezzabili. Quanto alla
ammenda inflittale ha sostenuto che il Giudice Sportivo, esaminando la
circostanza più grave e cioé quella relativa agli sputi che hanno colpito uno
degli assistenti arbitrali, non avrebbe valutato che il lancio sarebbe avvenuto
ad opera di tifosi non identificati, per cui non sarebbe appurato, quanto meno
con certezza, che si trattasse di sostenitori locali e non piuttosto di tifosi al
seguito della squadra ospite; ha sostenuto inoltre che il primo giudice, nel
graduare la sanzione, non avrebbe valutato la circostanza che alla società
risulta impossibile controllare tutte le azioni dei tifosi quando il loro numero é
abbondantemente sopra la media stagionale e risulta anche impossibile
impedire che entrino nelle tribune sigarette, accendini e monetine.
Il difensore della società, comparso all’udienza, ha insistito per
l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni.
All’esito della odierna riunione, partitamente si osserva:
A)Ritiene la Commissione che il reclamo relativo alla sanzione irrogata
al Catinali sia destituito di fondamento. La circostanza che il calciatore colpito
abbia regolarmente ripreso il gioco senza l’intervento dei sanitari e senza
presentare menomazioni fisiche apprezzabili, abbia cioé realizzato una
condotta non definibile di particolare violenza, non é sufficiente ad escludere
la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 14 co.1° lett.f) del Codice di Giustizia
Sportiva, in quanto il dettato normativo prevede la duplice ipotesi dell’atto di
particolare violenza e dell’atto particolarmente grave, ipotesi quest’ultima
palesemente ricorrente nella fattispecie in considerazione dello stato di
“minorata difesa” in cui versava l’antagonista disteso in terra. In tale ipotesi
non sussiste mutazione del fatto, e non resta quindi vulnerato il principio di
correlazione fra l’accusa e la decisione in quanto ab initio all’inquisito era stato
contestato il fatto addebitato nella sua interezza, e cioè in tutti i suoi elementi,
per cui l’inquisito stesso era nella condizione di poter svolgere globalmente il
proprio diritto di difesa.
Si impone quindi la conferma della squalifica irrogata dal primo giudice al
Catinali. Per completezza di motivazione è opportuno aggiungere, per quel
che attiene ai precedenti giurisprudenziali richiamati, che ogni fattispecie
presenta lineamenti peculiari propri, per cui non sono possibili utili raffronti tra
l’uno e l’altro caso ai fini della quantificazione della sanzione.
B) Ritiene la Commissione che anche la sanzione pecuniaria con
lettera di diffida, irrogata alla società, non possa subire alcuna modifica. Dai
referti di gara dell’arbitro e dell’assistente arbitrale emergono con chiarezza
ed evidenza tutti gli addebiti rivolti dal primo giudice alla società; in particolare
emerge, in relazione all’addebito più grave del lancio di sputi, la responsabilità
della tifoseria locale assiepata nella tribuna sita alle spalle dell’ufficiale di
gara; emergono anche tutte le altre intemperanze verbali e fisiche (tentativo di
aggressione sventato dalla polizia) poste in essere da persone non potute
identificare, indebitamente presenti nel recinto di gioco ed in particolare
nell’area degli spogliatoi. Quanto poi alla dedotta impossibilità per la società di
controllare la condotta dei tifosi e di prevenire gli atti di intemperanza,
l’assunto difensivo non è condivisibile, in quanto si traduce in una pura critica
all’irrinunciabile principio della “responsabilità oggettiva”. Alla luce di
quest’ultima considerazione e delle risultanze ufficiali si impone la integrale
conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, mantenendo ferma la
lettera di diffida.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Teramo Calcio S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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