LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.31/A COMMA C) DEL C.G.S. E AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE EDOARDO CATINALI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA TERAMO-BENEVENTO DEL 10 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ TERAMO CALCIO S.P.A. AVVERSO AMMENDA 5.000,00 EURO CON LETTERA DI DIFFIDA ART.31/A COMMA C) DEL C.G.S. E AVVERSO SQUALIFICA QUATTRO GARE EFFETTIVE CALCIATORE EDOARDO CATINALI (C.U. N.53/C DEL 12/10/2004 GARA TERAMO-BENEVENTO DEL 10 OTTOBRE 2004). Alla luce degli atti ufficiali relativi alla gara Teramo-Benevento, disputata a Teramo il 10.10.2004 e conclusa col punteggio di O a 1 in favore del Teramo, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore del Teramo Edoardo Catinali per atto di particolare violenza “perché a gioco fermo colpiva con due calci alla schiena un avversario che era disteso in terra, circondato da altri avversari, e che teneva le mani sul viso in segno di difesa (r.A.A.)”. Con la medesima delibera, il Giudice Sportivo ha irrogato l’ammenda di 5.000,00 euro con lettera di diffida al Teramo Calcio “per ripetuto lancio di sigarette accese contro un assistente, che non veniva colpito, essendo invece attinto da numerosi sputi sulle spalle e al viso, e bersagliato con il lancio di numerose monetine, che non lo colpivano; per la indebita presenza all’interno del recinto di gioco, ascrivibile a colpa della società, di persona che qualificandosi come dirigente prima non ottemperava all’ordine di allontanarsi e a fine gara urlava all’arbitro frasi offensive; nella stessa occasione altro individuo non potuto identificare, indebitamente presente negli spogliatoi, qualificandosi presidente della società assumeva un atteggiamento prolungato minaccioso nei confronti dell’arbitro, che tentava di aggredire venendone impedito dalla forza pubblica, e gridava contro la terna continue e volgari espressioni ingiuriose, persistendo in tale atteggiamento offensivo mentre la terna sostava negli spogliatoi; l’arbitro era anche fatto oggetto, mentre abbandonava l’impianto sportivo, di ingiurie da parte di alcuni esagitati”. Contro tale delibera ha proposto reclamo la società Teramo Calcio per ottenere la riduzione a due turni della squalifica inflitta al calciatore Catinali e la riduzione della ammenda inflitta alla società, ritenuta troppo afflittiva, a quella più tenue di 1.500,00 euro, con revoca della lettera di diffida. Quanto al tesserato ha sostenuto, richiamando numerose precedenti delibere di questo organo disciplinare, che non sussisterebbe il contestato atto di particolare violenza di cui all’art. 14 co.1° lett.f) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il calciatore colpito avrebbe ripreso regolarmente il gioco senza l’intervento dei sanitari e senza presentare menomazioni fisiche apprezzabili. Quanto alla ammenda inflittale ha sostenuto che il Giudice Sportivo, esaminando la circostanza più grave e cioé quella relativa agli sputi che hanno colpito uno degli assistenti arbitrali, non avrebbe valutato che il lancio sarebbe avvenuto ad opera di tifosi non identificati, per cui non sarebbe appurato, quanto meno con certezza, che si trattasse di sostenitori locali e non piuttosto di tifosi al seguito della squadra ospite; ha sostenuto inoltre che il primo giudice, nel graduare la sanzione, non avrebbe valutato la circostanza che alla società risulta impossibile controllare tutte le azioni dei tifosi quando il loro numero é abbondantemente sopra la media stagionale e risulta anche impossibile impedire che entrino nelle tribune sigarette, accendini e monetine. Il difensore della società, comparso all’udienza, ha insistito per l’accoglimento del reclamo, ribadendone le motivazioni. All’esito della odierna riunione, partitamente si osserva: A)Ritiene la Commissione che il reclamo relativo alla sanzione irrogata al Catinali sia destituito di fondamento. La circostanza che il calciatore colpito abbia regolarmente ripreso il gioco senza l’intervento dei sanitari e senza presentare menomazioni fisiche apprezzabili, abbia cioé realizzato una condotta non definibile di particolare violenza, non é sufficiente ad escludere la sussistenza della ipotesi di cui all’art. 14 co.1° lett.f) del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto il dettato normativo prevede la duplice ipotesi dell’atto di particolare violenza e dell’atto particolarmente grave, ipotesi quest’ultima palesemente ricorrente nella fattispecie in considerazione dello stato di “minorata difesa” in cui versava l’antagonista disteso in terra. In tale ipotesi non sussiste mutazione del fatto, e non resta quindi vulnerato il principio di correlazione fra l’accusa e la decisione in quanto ab initio all’inquisito era stato contestato il fatto addebitato nella sua interezza, e cioè in tutti i suoi elementi, per cui l’inquisito stesso era nella condizione di poter svolgere globalmente il proprio diritto di difesa. Si impone quindi la conferma della squalifica irrogata dal primo giudice al Catinali. Per completezza di motivazione è opportuno aggiungere, per quel che attiene ai precedenti giurisprudenziali richiamati, che ogni fattispecie presenta lineamenti peculiari propri, per cui non sono possibili utili raffronti tra l’uno e l’altro caso ai fini della quantificazione della sanzione. B) Ritiene la Commissione che anche la sanzione pecuniaria con lettera di diffida, irrogata alla società, non possa subire alcuna modifica. Dai referti di gara dell’arbitro e dell’assistente arbitrale emergono con chiarezza ed evidenza tutti gli addebiti rivolti dal primo giudice alla società; in particolare emerge, in relazione all’addebito più grave del lancio di sputi, la responsabilità della tifoseria locale assiepata nella tribuna sita alle spalle dell’ufficiale di gara; emergono anche tutte le altre intemperanze verbali e fisiche (tentativo di aggressione sventato dalla polizia) poste in essere da persone non potute identificare, indebitamente presenti nel recinto di gioco ed in particolare nell’area degli spogliatoi. Quanto poi alla dedotta impossibilità per la società di controllare la condotta dei tifosi e di prevenire gli atti di intemperanza, l’assunto difensivo non è condivisibile, in quanto si traduce in una pura critica all’irrinunciabile principio della “responsabilità oggettiva”. Alla luce di quest’ultima considerazione e delle risultanze ufficiali si impone la integrale conferma della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, mantenendo ferma la lettera di diffida. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Teramo Calcio S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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