LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA ZUCCO (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA PIZZIGHETTONE-IVREA DEL 17 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA ZUCCO (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA PIZZIGHETTONE-IVREA DEL 17 OTTOBRE 2004). Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Andrea Zucco dell’Ivrea “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo”. Contro tale delibera ha proposto reclamo l’Ivrea Calcio per ottenere la riduzione della squalifica, denunciando una disparità di trattamento. A sostegno del gravame ha dedotto in fatto che mentre il calciatore Zucco ha spinto l’avversario Sandro Melotti del Pizzighettone in modo violento con entrambe le mani all’altezza del petto, senza procurare danni, l’antagonista Melotti ha invece spinto il suo calciatore con entrambe le mani in modo violento all’altezza del volto, senza procurare danni; ha quindi sostenuto che il Giudice Sportivo iniquamente avrebbe sanzionato con due turni di squalifica il proprio calciatore, punendo invece con un solo turno il calciatore del Pizzighettone per una condotta palesemente più grave di quella addebitata al proprio tesserato. All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo non possa essere accolto. Dal referto di gara emerge che l’arbitro al 16° del secondo tempo ha espulso sia lo Zucco che il Melotti, responsabili il primo di avere spinto in modo violento con le due mani sul petto l’avversario, senza procurargli danno, e colpevole il secondo di avere reagito alla spinta colpendo l’antagonista in modo violento al volto, senza cagionargli danno. Alla stregua delle risultanze ufficiali é possibile escludere la denunciata disparità di trattamento, in quanto la diversa sanzione trova giustificazione nel fatto che Io Zucco ha consumato la violenza in via di azione e deve essere punito con i consueti due turni previsti per gli “atti di violenza a gioco fermo”, mentre il Melotti ha agito in reazione e merita quindi la squalifica per un solo turno, secondo il parametro sempre adottato da questa Commissione. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Ivrea Calcio S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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