LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA ZUCCO (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA PIZZIGHETTONE-IVREA DEL 17 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ IVREA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE
GARE EFFETTIVE CALCIATORE ANDREA ZUCCO (C.U. N.61/C DEL
19/10/2004 GARA PIZZIGHETTONE-IVREA DEL 17 OTTOBRE 2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto la
squalifica per due gare al calciatore Andrea Zucco dell’Ivrea “per atto di
violenza verso un avversario a gioco fermo”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo l’Ivrea Calcio per ottenere la
riduzione della squalifica, denunciando una disparità di trattamento. A
sostegno del gravame ha dedotto in fatto che mentre il calciatore Zucco ha
spinto l’avversario Sandro Melotti del Pizzighettone in modo violento con
entrambe le mani all’altezza del petto, senza procurare danni, l’antagonista
Melotti ha invece spinto il suo calciatore con entrambe le mani in modo
violento all’altezza del volto, senza procurare danni; ha quindi sostenuto che il
Giudice Sportivo iniquamente avrebbe sanzionato con due turni di squalifica il
proprio calciatore, punendo invece con un solo turno il calciatore del
Pizzighettone per una condotta palesemente più grave di quella addebitata al
proprio tesserato.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa essere accolto.
Dal referto di gara emerge che l’arbitro al 16° del secondo tempo ha
espulso sia lo Zucco che il Melotti, responsabili il primo di avere spinto in
modo violento con le due mani sul petto l’avversario, senza procurargli danno,
e colpevole il secondo di avere reagito alla spinta colpendo l’antagonista in
modo violento al volto, senza cagionargli danno.
Alla stregua delle risultanze ufficiali é possibile escludere la denunciata
disparità di trattamento, in quanto la diversa sanzione trova giustificazione nel
fatto che Io Zucco ha consumato la violenza in via di azione e deve essere
punito con i consueti due turni previsti per gli “atti di violenza a gioco fermo”,
mentre il Melotti ha agito in reazione e merita quindi la squalifica per un solo
turno, secondo il parametro sempre adottato da questa Commissione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società Ivrea Calcio S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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