LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABRIZIO TAZZIOLI (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA CASTELNUOVO G.- SANSOVINO DEL 15 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.72/C del 27/10/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMO SOCIETA’ U.S. CASTELNUOVO GARFAGNANA S.R.L.
AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE ALLENATORE FABRIZIO
TAZZIOLI (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA CASTELNUOVO G.-
SANSOVINO DEL 15 OTTOBRE 2004).
Con la delibera indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ha inflitto
all’allenatore del Castelnuovo Garfagnana Fabrizio Tazzioli la squalifica per
due gare “per comportamento offensivo verso l’arbitro durante la gara
(espulso)”.
Contro tale delibera ha proposto reclamo la società, chiedendo in tesi
commutarsi la squalifica in ammonizione o in ipotesi ridursi la squalifica ad un
solo turno. A sostegno del gravame ha dedotto che il proprio allenatore, uomo
di saldi principi morali, non avrebbe offeso il direttore di gara, ma si sarebbe
limitato, nella particolare tensione del momento, a disapprovare istintivamente
una decisione assunta dall’arbitro in una fase critica della gara.
All’esito della odierna riunione, ritiene la Commissione che il reclamo
non possa trovare accoglimento.
Dal referto di gara risulta che al quinto minuto di recupero del secondo
tempo, il Tazzioli é stato allontanato dal terreno di gioco perché, entrato
indebitamente sul terreno e portatosi all’altezza del centro campo, ha urlato
all’arbitro “la partita era finita, avevi fischiato, il goal non é valido, hai sulla
coscienza il pareggio, vergognati”.
Attesa la valenza univocamente offensiva della frase sopra riportata,
pare alla Commissione che la delibera del primo giudice non meriti alcuna
censura in punto di graduazione della sanzione, non eccedendo i due turni di
squalifica i limiti di una equa sanzione.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società U.S. Castelnuovo Garfagnana S.r.l.-.
La tassa va addebitata.
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