LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 3/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE AGATINO ALESSANDRO CHIAVARO (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA RAGUSACASTEL DI SANGRO DEL 17 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.79/C del 3/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO SOCIETA’ U.S. RAGUSA CALCIO S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE CALCIATORE AGATINO ALESSANDRO CHIAVARO (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA RAGUSACASTEL DI SANGRO DEL 17 OTTOBRE 2004). La società Ragusa ha presentato reclamo avverso la squalifica di due gare effettive comminata al calciatore Agatino Chiavaro per avere “proferito e ripetuto offese nei confronti del direttore di gara”. Si fa qui riferimento alla gara di Campionato Ragusa-Castel di Sangro del 17.10.2004 (C.U. n.61/C del 19.10.2004). Nelle proprie doglianze scritte la società rappresenta che l’espressione proferita dal calciatore sarebbe stata all’indirizzo non già dell’arbitro ma di un avversario che precedentemente aveva simulato un fallo. Il giudice di gara al momento del fatto, si trovava tra l’altro di spalle rispetto ai calciatori. S richiede pertanto la riduzione della squalifica ad una giornata. Alla riunione odierna non sono presenti né i rappresentanti della società né il calciatore. Orbene, esaminati i fatti così emergenti dal rapporto dell’arbitro, la responsabilità del Chiavaro appare chiaramente configurata. Del pari è da ritenere labile e poco verosimile la spiegazione addotta dalla società. Questa Commissione ritiene di confermare dunque che il gesto del Chiavaro fosse deliberatamente indirizzato nei confronti del giudice di gara. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Ragusa S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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