LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/1 ” RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE EUPREMIO CARRUEZZO (C.U. N.78/C DEL 2/11/2004 GARA PRO PATRIA-LUCCHESE DEL 31 OTTOBRE 2004) CON PROCEDURA D’URGENZA.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/1 " RECLAMO SOCIETA’ A.S. LUCCHESE LIBERTAS S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA CALCIATORE EUPREMIO CARRUEZZO (C.U. N.78/C DEL 2/11/2004 GARA PRO PATRIA-LUCCHESE DEL 31 OTTOBRE 2004) CON PROCEDURA D’URGENZA. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale il calciatore Eupremio Carruezzo è stato squalificato per una gara effettiva per doppia ammonizione, ha proposto reclamo con procedura d’urgenza la società A.S. Lucchese chiedendo la revoca della detta squalifica in quanto la prima ammonizione è stata comminata dall’arbitro, su segnalazione dell’assistente, erroneamente in quanto il calciatore non aveva toccato il pallone con la mano come si desume dalla video cassetta della gara che viene prodotta. All’odierna riunione sono presenti per la Lucchese il segretario generale Antonio Magli e l’avvocato Gianluca Aureliano il quale rifacendosi ai motivi in ricorso, insiste e sull’ammissibilità del reclamo e sull’ammissibilità della prova televisiva riferendosi anche ad una precedente decisione di questa Commissione (C.U. n.113/C del 10/12/2003 calciatore Cottini Andrea). Rileva questa Commissione che ai sensi dell’art.32/9 del Codice di Giustizia Sportiva il procedimento d’urgenza non può essere richiesto nel caso di squalifica per una gara o sanzioni minori “salvo che si tratti di provvedimenti nei quali è ammissibile l’uso delle immagini televisive come fonte di prova” e cioè nei casi di cui all’art.31 a/2,a/3, a/4 e a/5 del Codice di Giustizia Sportiva. La società reclamante chiede l’utilizzo della prova televisiva ai sensi dell’art.31 comma a/2 del C.G.S.-. Recita tale comma che gli Organi di Giustizia Sportiva possono utilizzare, quale mezzo di prova riprese televisive o altri filmati qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali (rapporto dell’arbitro) indichino quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. Nel caso in specie la reclamante non sostiene che il fatto ascritto al calciatore Carruezzo non sia stato commesso dallo stesso ma invece da altro calciatore, ma richiede la prova televisiva perché il Carruezzo non ha commesso l’infrazione. E' chiaro che quanto richiesto non rientra nella previsione della norma indicata né nelle altre previste dal combinato disposto dagli artt. 32 e 31 del C.G.S.-. Per completezza si fa rilevare che la precedente decisione di questa Commissione attiene proprio ad uno scambio di persona (infrazione commessa dal calciatore Scandurra e non dal Cottini). Da tutto ciò discende che ai sensi dell’art.32 comma 9) del C.G.S. il procedimento d’urgenza non può essere richiesto. Per questi motivi la Commissione d i c h i a r a inammissibile il reclamo della società A.S. Lucchese Libertas S.r.l.- La tassa va addebitata.
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