LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMI SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. E S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE E DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE PER ENTRAMBE (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA TARANTO-CAVESE DEL 17 OTTOBRE 2004).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E " C/2 "
RECLAMI SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. E S.S. CAVESE 1919
S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA
AD ENTRAMBE E DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE
PER ENTRAMBE (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA TARANTO-CAVESE
DEL 17 OTTOBRE 2004).
Contro la delibera del G.S. in data 19.10.2004, sono state inflitte alle
società Taranto Calcio S.r.l. e S.S. Cavese 1919 S.r.l. le sanzioni indicate in
epigrafe, avverso le quali entrambe le società hanno, con distinti ricorsi ,
presentato reclamo.
All'odierna riunione sono presenti entrambe le società e pertanto la
Commissione preliminarmente delibera la riunificazione dei due procedimenti,
in quanto attinenti ai medesimi fatti.
Il Taranto Calcio S.r.l. a mezzo del suo rappresentante,
preliminarmente richiede l'annullamento della delibera in oggetto, in quanto
assunta dal G.S. senza l'esame dei reclami preannunciati da entrambe le
società con ciò violando la norma di cui all'art.24 n.5 lett. b) del C.G.S.,
concretando una palese violazione dei diritti della difesa. La S.S. Cavese
1919 S.r.l. a mezzo del suo rappresentante si associa alla richiesta.
La Commissione riservandosi di decidere in merito invita le ricorrenti ad
esporre i motivi dei relativi ricorsi.
Il Taranto Calcio S.r.l. lamenta l'intempestiva ed ingiustificata scelta
dell'arbitro, che ha sospeso la partita a causa di incidenti fra i tifosi delle
opposte fazioni che, sviluppandosi sugli spalti, non avevano diretta incidenza
sull'andamento dell'incontro. Tali incidenti non avevano, secondo la ricorrente,
natura particolarmente più grave di quelli che con sciagurata frequenza
disturbano lo svolgimento delle partite di calcio. Pertanto verificata l'errata
valutazione dell'arbitro la ricorrente invita la Commissione ad annullare la
decisione impugnata ordinando la ripetizione della gara.
La S.S. Cavese 1919 S.r.l. lamenta invece l'eccessiva gravosità della
sanzione comminata, ingiustificatamente equiparata a quella inflitta alla
società ospitante.
In particolare, non appare giustificata la sanzione della perdita della gara in
quanto come appare chiaramente indicato nel referto arbitrale, la sospensione
definitiva dell'incontro è stata causata esclusivamente dalle intemperanze dei
tifosi del Taranto. Inoltre, si sottolinea come gli incidenti avvenuti sugli spalti,
comportino sempre una responsabilità maggiore per la società ospitante a
carico della quale sono posti gli oneri di predisposizione di tutte le misure
organizzative a difesa dell'ordine pubblico, attività preclusa alla società
ospitata. Conclude la ricorrente richiedendo l'annullamento della delibera
impugnata e l'attribuzione della vittoria della gara in oggetto.
La Commissione preliminarmente respinge l'eccezione di illegittimità
della delibera assunta dal Giudice Sportivo per presunta violazione dell'art. 24
C.G.S.-.
Invero, tale norma, nel quinto comma indica le procedure di instaurazione del
procedimento avanti il Giudice Sportivo, indicando in primo luogo il
procedimento d'ufficio instaurato sulla base degli atti ufficiali inviati al Giudice
Sportivo ed in subordine, in via suppletiva e residuale, in base ad un reclamo
di parte.
E' evidente che instauratosi il procedimento d'ufficio l'eventuale reclamo di
parte appare pleonastico, ed il suo esame è rimesso alla valutazione del
Giudice Sportivo a scopo eventualmente integrativo degli atti ufficiali.
Il procedimento avanti il Giudice Sportivo, non prevedendo l'instaurazione di
un contraddittorio, non può pertanto ritenersi inficiato dal mancato esame di
eventuali reclami, il cui apprezzamento è rimesso alla libera valutazione del
Giudice, senza pregiudizio dei diritti della difesa ampiamente tutelati nel
corrente procedimento.
La Commissione non ritiene particolarmente apprezzabili le tesi
difensive tendenti a ridimensionare la portata degli eventi valutati nel
provvedimento impugnato. Gli atti ufficiali disegnano un quadro di incidenti
gravi, reiterati, e probabilmente premeditati che rendono del tutto giustificate
le severe sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In particolare, appare del tutto
plausibile la decisione di sospensione definitiva della gara assunta dall'arbitro,
peraltro nell'esercizio di un potere che le norme gli attribuiscono sulla base di
un sua valutazione soggettiva.
Inoltre, indipendentemente dal motivo ultimo che ha causato la sospensione
definitiva, appare evidente che il complesso degli incidenti nella loro reiterata
gravità (attribuibile alla responsabilità di entrambe le tifoserie) abbia
progressivamente maturato nell'arbitro la predetta decisione.
Pertanto la Commissione ritiene equa e proporzionata alla gravità dei
fatti la sanzione sportiva della perdita della gara per entrambe le società.
La Commissione ritiene comunque di non poter considerare la responsabilità
della S.S. Cavese 1919 S.r.l., quale società ospitata, alla stessa stregua della
responsabilità della società ospitante, in ossequio ai principi sanzionatori
normalmente applicati.
Pertanto la Commissione ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso
proposto dal Taranto Calcio S.r.l., nonchè meritevole di parziale accoglimento
il ricorso proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. nella sola parte relativa alla
sanzione della disputa di gare casalinghe a porte chiuse, che appare più equo
ridurre da quattro a tre.
Per questi motivi la Commissione
d e l i b e r a
1) di respingere il reclamo dalla società Taranto Calcio S.r.l.;
2) di accogliere il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l., riducendo
a tre gare effettive la disputa a porte chiuse.
La tassa va addebitata alla società Taranto Calcio S.r.l. e non va
addebitata alla società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-.
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