LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E ” C/2 ” RECLAMI SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. E S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE E DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE PER ENTRAMBE (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA TARANTO-CAVESE DEL 17 OTTOBRE 2004).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.88/C del 10/11/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E " C/2 " RECLAMI SOCIETA’ TARANTO CALCIO S.R.L. E S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA AD ENTRAMBE E DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE PER ENTRAMBE (C.U. N.61/C DEL 19/10/2004 GARA TARANTO-CAVESE DEL 17 OTTOBRE 2004). Contro la delibera del G.S. in data 19.10.2004, sono state inflitte alle società Taranto Calcio S.r.l. e S.S. Cavese 1919 S.r.l. le sanzioni indicate in epigrafe, avverso le quali entrambe le società hanno, con distinti ricorsi , presentato reclamo. All'odierna riunione sono presenti entrambe le società e pertanto la Commissione preliminarmente delibera la riunificazione dei due procedimenti, in quanto attinenti ai medesimi fatti. Il Taranto Calcio S.r.l. a mezzo del suo rappresentante, preliminarmente richiede l'annullamento della delibera in oggetto, in quanto assunta dal G.S. senza l'esame dei reclami preannunciati da entrambe le società con ciò violando la norma di cui all'art.24 n.5 lett. b) del C.G.S., concretando una palese violazione dei diritti della difesa. La S.S. Cavese 1919 S.r.l. a mezzo del suo rappresentante si associa alla richiesta. La Commissione riservandosi di decidere in merito invita le ricorrenti ad esporre i motivi dei relativi ricorsi. Il Taranto Calcio S.r.l. lamenta l'intempestiva ed ingiustificata scelta dell'arbitro, che ha sospeso la partita a causa di incidenti fra i tifosi delle opposte fazioni che, sviluppandosi sugli spalti, non avevano diretta incidenza sull'andamento dell'incontro. Tali incidenti non avevano, secondo la ricorrente, natura particolarmente più grave di quelli che con sciagurata frequenza disturbano lo svolgimento delle partite di calcio. Pertanto verificata l'errata valutazione dell'arbitro la ricorrente invita la Commissione ad annullare la decisione impugnata ordinando la ripetizione della gara. La S.S. Cavese 1919 S.r.l. lamenta invece l'eccessiva gravosità della sanzione comminata, ingiustificatamente equiparata a quella inflitta alla società ospitante. In particolare, non appare giustificata la sanzione della perdita della gara in quanto come appare chiaramente indicato nel referto arbitrale, la sospensione definitiva dell'incontro è stata causata esclusivamente dalle intemperanze dei tifosi del Taranto. Inoltre, si sottolinea come gli incidenti avvenuti sugli spalti, comportino sempre una responsabilità maggiore per la società ospitante a carico della quale sono posti gli oneri di predisposizione di tutte le misure organizzative a difesa dell'ordine pubblico, attività preclusa alla società ospitata. Conclude la ricorrente richiedendo l'annullamento della delibera impugnata e l'attribuzione della vittoria della gara in oggetto. La Commissione preliminarmente respinge l'eccezione di illegittimità della delibera assunta dal Giudice Sportivo per presunta violazione dell'art. 24 C.G.S.-. Invero, tale norma, nel quinto comma indica le procedure di instaurazione del procedimento avanti il Giudice Sportivo, indicando in primo luogo il procedimento d'ufficio instaurato sulla base degli atti ufficiali inviati al Giudice Sportivo ed in subordine, in via suppletiva e residuale, in base ad un reclamo di parte. E' evidente che instauratosi il procedimento d'ufficio l'eventuale reclamo di parte appare pleonastico, ed il suo esame è rimesso alla valutazione del Giudice Sportivo a scopo eventualmente integrativo degli atti ufficiali. Il procedimento avanti il Giudice Sportivo, non prevedendo l'instaurazione di un contraddittorio, non può pertanto ritenersi inficiato dal mancato esame di eventuali reclami, il cui apprezzamento è rimesso alla libera valutazione del Giudice, senza pregiudizio dei diritti della difesa ampiamente tutelati nel corrente procedimento. La Commissione non ritiene particolarmente apprezzabili le tesi difensive tendenti a ridimensionare la portata degli eventi valutati nel provvedimento impugnato. Gli atti ufficiali disegnano un quadro di incidenti gravi, reiterati, e probabilmente premeditati che rendono del tutto giustificate le severe sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo. In particolare, appare del tutto plausibile la decisione di sospensione definitiva della gara assunta dall'arbitro, peraltro nell'esercizio di un potere che le norme gli attribuiscono sulla base di un sua valutazione soggettiva. Inoltre, indipendentemente dal motivo ultimo che ha causato la sospensione definitiva, appare evidente che il complesso degli incidenti nella loro reiterata gravità (attribuibile alla responsabilità di entrambe le tifoserie) abbia progressivamente maturato nell'arbitro la predetta decisione. Pertanto la Commissione ritiene equa e proporzionata alla gravità dei fatti la sanzione sportiva della perdita della gara per entrambe le società. La Commissione ritiene comunque di non poter considerare la responsabilità della S.S. Cavese 1919 S.r.l., quale società ospitata, alla stessa stregua della responsabilità della società ospitante, in ossequio ai principi sanzionatori normalmente applicati. Pertanto la Commissione ritiene non meritevole di accoglimento il ricorso proposto dal Taranto Calcio S.r.l., nonchè meritevole di parziale accoglimento il ricorso proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. nella sola parte relativa alla sanzione della disputa di gare casalinghe a porte chiuse, che appare più equo ridurre da quattro a tre. Per questi motivi la Commissione d e l i b e r a 1) di respingere il reclamo dalla società Taranto Calcio S.r.l.; 2) di accogliere il reclamo della società S.S. Cavese 1919 S.r.l., riducendo a tre gare effettive la disputa a porte chiuse. La tassa va addebitata alla società Taranto Calcio S.r.l. e non va addebitata alla società S.S. Cavese 1919 S.r.l.-.
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